Le APS sono Enti del Terzo Settore costituiti “per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5 [del CTS, attività di interesse generale], avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati” (CTS art. 35 comma 1 ).
Le APS hanno generalmente una base associativa larga, hanno nelle loro fila anche dei soci volontari, destinano i propri servizi soprattutto ai propri associati e ai loro familiari, oltre che ovviamente ai terzi e a tutto il bacino territoriale di riferimento. Le APS in tal senso si caratterizzano quindi per perseguire scopi associativi di natura mutualistica dal momento che rivolgono l’attività, generalmente di carattere culturale, aggregativo e ricreativo, verso i propri soci, promuovendo tra di essi partecipazione attiva e socialità.
Requisiti
Affinché le APS possano svolgere in maniera appropriata la propria funzione il Codice del Terzo Settore prevede:
1) criteri e procedure semplificate nell’ammissione dei soci le quali, in maniera ancor più rafforzata rispetto agli altri ETS, non possono in alcun modo disporre limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati;
2) de-commercializzazione dei servizi erogati agli associati e ai loro familiari conviventi, ad associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché verso gli enti che prestano servizi strumentali al terzo settore (art. 5 co. 1 lett. m);
3) numerosità della compagine associativa di almeno sette persone fisiche o tre APS (c.d. APS di II° livello);
4) importante ruolo dei lavoratori volontari. Una APS deve infatti avvalersi in modo rilevante dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Il numero dei lavoratori (subordinati o parasubordinati) non volontari impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento (quota così modificata da DDL approvato nel 2024) del numero degli associati. Ciò comporta l’istituzione di uno specifico registro volontari con connessa necessaria copertura assicurativa;
Agevolazioni
Poiché le APS assolvono specifiche finalità di beneficio generale oltre a quelle comuni a tutti gli altri Enti del Terzo Settore, esse godono di specifiche e estremamente rilevanti agevolazioni e semplificazioni di natura fiscale. Per le APS che nel periodo precedente abbiano percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 130.000 euro infatti è possibile aderire ad uno speciale regime forfettario (art. 86 CTS) grazie al quale:
– non si è tenuti all’obbligo di tenuta delle scritture contabili
– non si devono operare ritenute alla fonte
– la fatturazione è in franchigia iva (regime simile a quello dei contribuenti forfettari)
– l’imposizione fiscale è ridottissima in quanto l’imposta (IRES) si applica sul 3% dei ricavi commerciali conseguiti.