Il trattamento fiscale e contributivo del diritto d’autore

Il codice civile all’articolo 2575 stabilisce che “formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Se la paternità di un’opera non può mai essere mai trasferita, invece può essere ceduto o concesso il diritto allo sfruttamento economico della stessa.

Trattamento ai fini iva

Le operazioni connesse al diritto d’autore sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva se effettuate direttamente dall’artista medesimo, dai suoi eredi o dagli eventuali legatari. L’esclusione non si applica tuttavia ai disegni e alle opere dell’architettura, nonché alle opere dell’arte cinematografica, muta o sonora nonché laddove le opere siano utilizzate da imprese per finalità di pubblicità commerciale (art. 3 co. 4 lett. del DPR 633/72).
Per tale motivo non vi è alcun obbligo di aprire una posizione iva per chi percepisca unicamente tale tipologia di redditi.

Trattamento ai fini delle imposte sui redditi

Il comma 2 dell’art. 53 pone i proventi derivanti dalla cessione dei diritti d’autore – se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali – sotto la categoria dei redditi di lavoro autonomo. Trattasi dei redditi derivanti dalla utilizzazione economica delle opere d’ingegno da parte dell’autore o inventore. Secondo la legge 633/1941 appartengono alle opere d’ingegno a carattere creativo la letteratura, la musica, le arti figurative, l’architettura, il teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (vedi in proposito anche la guida dell’Agenzia delle Entrate – Dir. Reg. Toscana.

Rispetto alla generalità dei redditi di lavoro autonomo occasionale i redditi in questione godono di una tassazione agevolata. Sono sì assoggettati all’Irpef come redditi di lavoro autonomo ma, come stabilito dall’art. 54 co. 8 del TUIR, tassati non per intero, bensì beneficiando di una deduzione forfettaria, pari:
• al 40% del compenso, per gli autori con meno di 35 anni: in buona sostanza, per questi contribuenti i proventi imponibili fiscalmente sono pari al 60% di quanto incassato;
• al 25% del compenso, per gli autori dai 35 anni in su: in pratica, per questi contribuenti i proventi imponibili fiscalmente sono pari al 75% di quanto incassato;

Questo trattamento agevolato sussiste anche laddove un artista sia dotato di partita Iva, come confermato nel 2019 dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/2019 a p. 34: “Qualora il contribuente consegua proventi a titolo di diritti d’autore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del TUIR, anche se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal comma 8 del successivo articolo 54”).

Trattamento previdenziale

Dal punto di vista previdenziale, chi percepisce proventi derivanti dalla cessione dei diritti di autore, in generale, non è obbligato ad iscriversi alla gestione separata dell’Inps ed al relativo versamento dei contributi (Art. 2, Co. 26, L. n. 335/1995). Può essere invece obbligato al versamento di contributi:
• chi risulta iscritto al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo (Fpls), ossia all’ex-Enpals (in questo caso, sull’imponibile da assoggettare a contribuzione è applicata una franchigia);
• l’autore che è anche un libero professionista iscritto a una gestione previdenziale privatizzata, ossia l’Inpgi per i giornalisti, o una differente cassa professionale, a seconda della categoria di appartenenza: in questo caso l’obbligo contributivo sussiste nei limiti e sulla base delle regolamentazioni adottate dalla specifica gestione.

La cessione delle opere

Un pittore, un fotografo, un illustratore possono anche “limitarsi” a cedere una copia della loro creazione e non il diritto a sfruttarne economicamente il diritto d’autore. La cessione dell’opera può avvenire ad esempio attraverso una stampa da parte di un fotografo o di un’illustratore o di una tela da parte di un pittore. La legge all’art. 109 ha contemplato infatti che: «La cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge” . Nell’ipotesi in cui avvenga la cessione di un’opera materiale quindi il soggetto che lo acquista potrà godere dell’opera ma solo ed esclusivamente a scopo privato, non potendola sfruttare a scopo di lucro ad esempio sottoponendola a pubblicità o sfruttandola mediante riproduzione e vendita di copie o fotografie della stessa. Ciò a meno che non si tratti di cessioni di mezzi usati proprio per riprodurre l’opera d’arte quali stampi, negativi di foto, etc casi nei quali è compresa, salvo patto contrario, anche la facoltà di riprodurre l’opera stessa.

Nel primo caso, vale a dire quello in cui si venda solo l’esemplare e non anche i diritti allo sfruttamento ad esso espressamente connessi, la cessione avrà carattere commerciale con connessa necessità di esercitarla attraverso apertura di relativa partita Iva e registrazione presso la Camera di Commercio, oppure configurandosi come attività commerciale occasionale ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. i) del TUIR se esercitata appunto in maniera occasionale e senza specifica organizzazione di mezzi.

Il diritto d’immagine

Il diritto all’immagine, oggetto di specifico sfruttamento economico soprattutto nell’ambito delle arti performative – come ad esempio musica, cinema, teatro – appartiene alla categoria dei cd. “diritti della personalità“ e si rifà alla disciplina generale sul diritto d’autore (art. 10 codice civile, artt. 96 e 97 legge n. 633/41).

I proventi derivanti dalla sua cessione (spesso in esclusiva) o meglio dalla concessione del suo sfruttamento economico, dal punto di vista tributario rientrano nelle ipotesi disciplinate dall’art. 54, comma 1-quater del TUIR e in tal senso concorrono alla formazione del reddito professionale riferibile all’attività artistica. Ciò comporta che il trattamento fiscale di questi compensi possa essere equiparato a quelli legati allo sfruttamento del diritto di autore.