Scheda descrittiva
- Da un punto di vista civilistico fa parte della categoria dei lavoratori autonomi, più in particolare dei professionisti, e ancora più specificatamente di quelli tra di essi che sono iscritto ad ordine professionali. Non è iscritto alla Camera di Commercio.
- Dal punto di vista previdenziale è tenuto ad iscriversi alla specifica cassa previdenziale di appartenenza (Inarcassa per ingegneri e architetti, Cassa forense per avvocati, ENPAM per medici, CNPDCEC per dottori commercialisti, etc.). Non è iscritto né all’INPS né all’INAIL.
- Dal punto di vista fiscale aderisce al regime forfetario ex L. 190/2014 art. 1 commi 54-89 che prevede emissione di fattura in franchigia iva e versamento di imposta sostitutiva ad aliquota fissa (tassa piatta, cosiddetta flat tax) su reddito determinato forfettariamente in base all’entità dei ricavi.
Scadenze fiscali/contributive e calendario adempimenti
IMPOSTE
- A partire da marzo fino alla fine di giugno:
– raccolta delle fatture emesse l’anno precedente con annotazione dei relativi incassi;
– computo delle spese sostenute l’anno precedente per a) telefonia a contratto o ricaricabile b) energia elettrica intestata al professionista c) consumi di carburante, solo se effettuati con mezzo tracciabile (bancomat o c/credito). Tali spese devono essere indicate su modello Unico a soli fini informativi per l’Agenzia delle Entrate, non hanno alcun effetto sulla determinazione dell’imposta. - 30 giugno (talvolta prorogato al 20 luglio): versamento saldo imposte dell’anno precedente e I rata dell’acconto per le imposte dell’anno in corso. Il versamento può essere effettuato anche 30 giorni dopo – quindi entro il 30 luglio talvolta prorogato al 20 agosto – con una piccola maggiorazione dello 0,4% (ad esempio per un importo di 1.000 euro la maggiorazione è di 4 euro).
- fine settembre / fine novembre: comunicazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla propria Cassa previdenziale di appartenenza; la scadenza è diversa per ogni ordine professionale (Inarcassa 31 ottobre, etc). I relativi versamenti vengono calcolati e comunicati dalla cassa stessa. Essi sono generalmente divisi tra componente fissa (che cioè va versata a prescindere dal reddito conseguito) e variabili. Al loro interno si distinguono: a) contributo integrativo: è la componente (spesso pari al 4%) del compenso che il professionista addebita al cliente per poi versarlo alla propria cassa di appartenenza; è calcolato sul fatturato dunque sui ricavi professionali; b) contributo soggettivo e maternità: totalmente a carico del professionista è calcolato con aliquote diverse a seconda delle casse non sui ricavi ma sul reddito (ricavi professionali meno spese sostenute)
- 30 novembre: versamento della II rata di acconto per l’anno in corso. Il termine non è lontano dalla fine dell’anno e permette quindi eventualmente di calibrare il versamento in base alla stima del reddito effettivo dell’anno in questione.
- NB Per evitare improvvisi fabbisogni di liquidità in occasione del versamento di saldi e acconti delle imposte è sufficiente accantonare per ogni fattura incassata la relativa quota di imposizione cioè il 3,9% per i primi 5 anni di attività e l’11,7% nel prosieguo dell’attività.
Nel caso in cui si posseggano altri immobili oltre all’abitazione principale è dovuta l’IMU in sede di acconto (16 giugno) e saldo (16 dicembre)
CONTRIBUTI
Ogni ordine professionale ha una propria specifica Cassa di previdenza (Inarcassa, Cassa forense, ENPAM, etc.) con peculiari ordinamento. adempimenti e scadenze contributive e a cui il professionista, nel momento di apertura della partita Iva è sempre tenuto ad iscriversi.
Tratti comuni di tutte le casse professionali sono:
– la distinzione dei contributi da versare tra soggettivi (calcolati sul reddito professionale e mediamente oscillanti tra il 12 e il 14% dello stesso) e integrativi (calcolati sul fatturato e richiesti integralmente in fattura al cliente nella misura mediamente del 4%). C’è poi in aggiunta la componente maternità che è di minore entità rispetto alle prime due;
– la necessità di dichiarare annualmente i propri redditi e fatturato, riprendendoli ovviamente dai modelli dichiarativi fiscali (mod. Unico), nel periodo che va mediamente da fine settembre a fine novembre di ogni anno;
– le modalità di riscossione che vedono sempre presente una quota fissa minima di contribuzione generalmente suddivisa in 2/4 rate che è sempre dovuta a prescindere dal fatturato e dal reddito realizzato, e una quota variabile che si evidenzia solo per chi abbia superato i minimali di reddito/fatturato fissati dalla cassa stessa.
E’ necessario che ogni professionista abbia chiare lo scadenze fissate dalla propria Cassa di appartenenza per versare nei giusti termini i contributi dovuti.
Caratteristiche del regime forfettario
Il regime forfetario ex L. 190/2014 art. 1 commi 54-89 prevede emissione di fattura in franchigia iva e versamento di imposta sostitutiva ad aliquota fissa (tassa piatta, cosiddetta flat tax) su reddito che viene determinato forfettariamente in base all’entità dei ricavi.
Non è possibile dedurre (“scaricare”) costi di nessun tipo perché già sono stati “scaricati” in modalità appunto forfetaria. Ad esempio un informatico che consegue ricavi per 30.000 euro deduce automaticamente costi per 6.600 euro indipendentemente dal fatto che li abbia o meno sostenuti.
Vige il regime di cassa: non si versano imposte o contributi su somme fatturate fino a che le stesse non vengono effettivamente incassate.
Proprio perché siamo in presenza di tassazione agevolata sostitutiva dell’Irpef non è possibile detrarre o dedurre oneri quali ad esempio quelli per figli a carico, spese sanitarie, mutuo prima casa, ristrutturazione immobili etc.
Vanno riportate nel modello Unico a soli fini informativi le spese per consumi (elettricità e telefonia se intestati al professionista, carburante se pagato con mezzo tracciabile) sostenute nell’anno.
I compensi ricevuti non sono soggetti a ritenuta d’acconto del 20%.
In aggiunta il professionista stesso non ha la qualifica di sostituto d’imposta e dunque non deve trattenere ritenute su eventuali compensi erogati a professionisti o prestatori di lavoro autonomo occasionale, altrimenti soggetti a ritenuta d’acconto del 20%. In questi casi va predisposta e firmata e datata la seguente dichiarazione:
Il sottoscritto ________ , libero professionista con domicilio fiscale in _________, numero di partita IVA __________, e codice fiscale_______________, con la presente dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, di appartenere al regime forfetario come definito dall’art. 1 commi 54-89 della L.190/2014 e pertanto di non essere obbligato ad applicare la ritenuta d’acconto sui redditi corrisposti in quanto ai sensi dell’art.1 comma 69 L.190/2014 non è considerato sostituto d’imposta.
Avvertenze
Non è possibile superare il tetto di 85.000 euro di ricavi annui, né percepire redditi da lavoro dipendente sopra i 30.000 euro > monitorare i ricavi.
E’ necessario presentare modello Intrastat in caso di emissione fatture verso clienti residenti in paesi UE e bisogna versare l’Iva in caso di acquisti dall’estero > inviare fatture emesse e ricevute per/dall’estero entro il 20 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre.
Nel caso in cui si posseggano altri immobili oltre all’abitazione principale è dovuta l’IMU in sede di acconto (16 giugno) e saldo (16 dicembre) > comunicare acquisti/vendite immobiliari ed eventuali locazioni.