Imprese e cooperative sociali

Specialmente l’impresa sociale, totalmente rinnovata rispetto alle indicazioni della legislazione precedente, è una delle principali innovazioni della riforma del Terzo settore.

La qualifica può essere assunta da associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni, da tutti i tipi di società (spa, sapa, Srl, Snc, Sas, coop, soc. consortili, unipersonali, ad eccezione di quelle con socio unico persona fisica) che rispettino le seguenti caratteristiche:

  • esercitino in via stabile e principale una o più delle attività d’impresa di interesse generale descritte nel art. 5 del CTS con l’aggiunta del microcredito, ma ad esclusione di:
    – beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate
    – promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
    – promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale
    – cura di procedure di adozione internazionale
    – protezione civile.
  • perseguano finalità civiche e solidaristiche, non abbiano scopo di lucro e pertanto limitino la quota di utili che è possibile redistribuire. La lucratività attenuata consiste nella possibilità – riservata alle sole imprese sociali in forma societaria – di destinare una quota < 50% degli utili/avanzi di gestione annuali a rivalutazione di capitale, ovvero alla distribuzione dei dividendi ai soci ma in misura non superiore all’interesse massimo dei BFP aumentato del 2,5 %. Un’impresa sociale in ogni caso non può mai essere controllata da enti lucrativi o pubblici.
  • adottino modalità di gestione responsabili e trasparenti e favoriscano il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. Ciò attraverso meccanismi consultivi e/o partecipativi, previsti da statuto. Il coinvolgimento deve essere effettivo, e quindi prevedere meccanismi di consultazione o partecipazione che consentano ai vari stakeholder di esercitare un’influenza sulle decisioni dell’impresa sociale, e in primo luogo su quelle che incidono sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi offerti. In coerenza con questo principio è possibile prevedere anche la presenza di volontari seppur in misura minoritaria rispetto ai lavoratori retribuiti.

Le imprese sociali sono sempre tenute alla redazione e alla pubblicizzazione del bilancio sociale, indipendentemente dalla loro dimensione economica e forma giuridica.

Le cooperative sociali (L.381/91) che hanno come scopo l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o lavoratori molto svantaggiati in un’attività d’impresa, sono imprese sociali di diritto.