Calendario adempimenti e versamenti
Con periodicità trimestrale i giorni 16 di febbraio, 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre è previsto per chi non è iscritto ad altra gestione previdenziale da lavoratore dipendente, il versamento dei contributi fissi INPS gestione artigiani e commercianti. Essi sono pari al minimale agevolato per i contribuenti forfettari pari a poco più di 600 euro per ogni rata trimestrale
Per i soli artigiani è previsto anche il pagamento del premio Inail su base annuale il 16 febbraio, oppure rateizzato anch’esso su base trimestrale (16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre).
A partire da marzo fino alla fine di giugno:
- Raccolta e comunicazione delle fatture emesse l’anno precedente con annotazione dei relativi incassi.
- Comunicazione di altre informazioni sempre relativamente all’anno precedente.
(Qui il dettaglio di tutti i documenti e le informazione richieste per la dichiarazione Unico 2022)
30 giugno (talvolta prorogato al 20 luglio con possibili ulteriori slittamenti anno per anno): versamento saldo imposte e ed ev. eccedenza contributi INPS gestione artigiani e commercianti dell’anno precedente + I rata di acconto per le imposte e per ev. contributi INPS dell’anno in corso. Il versamento può essere effettuato anche 30 giorni dopo – quindi entro il 30 luglio talvolta prorogato al 20 agosto – con una piccola maggiorazione dello 0,4% (ad esempio per un importo di 1.000 euro la maggiorazione è di 4 euro) e può essere rateizzato sia a partire dalla prima (30 giugno) che dalla seconda (30 luglio) scadenza.
30 novembre: versamento della II rata di acconto imposte ed eventualmente – se dovuti solo se si è superato il minimo reddituale per cui si pagano i contributi fissi – II acconto contributi INPS per l’anno in corso. Il termine non è lontano dalla fine dell’anno e permette quindi eventualmente di calibrare il versamento in base alla stima del reddito effettivo dell’anno in questione.
Per avere sempre disponibili le somme necessarie per i versamenti degli F24 è necessario adottare questa strategia:
IMPOSTE:
- durante i primi 5 anni in regime agevolato start-up per ogni fattura incassata bisogna accantonare, a seconda del codice attività, la relativa quota di imposte (circa 3,35% della somma incassata). Ad es. se si incassano 1.000 € bisognerà accantonare 33 €);
- negli anni successivi per ogni fattura incassata bisogna accantonare, a seconda del codice attività, la relativa quota di imposte pari a circa il 10% della somma incassata. Ad es. se si incassano 1.000 € bisognerà accantonare 100 € per i versamenti di imposte futuri).
CONTRIBUTI:
- Fino a circa 23.000 euro di fatturato limitarsi ad accantonare le somme necessarie per versare le rate INPS fisse trimestrali di 600 euro cadauna.
- Per la quota di fatturazione che ev. superasse i 23.000 euro annuali accantonare circa l’11,5 % dell’importo fatturato eccedente, appunto i 23.000 euro.
Caratteristiche
Il regime forfetario ex L. 190/2014 art. 1 commi 54-89 prevede emissione di fattura in franchigia iva e versamento di imposta sostitutiva ad aliquota fissa (tassa piatta, cosiddetta flat tax) su reddito che viene determinato forfettariamente in base all’entità dei ricavi.
Non è possibile dedurre (“scaricare”) costi di nessun tipo perché già sono stati “scaricati” in modalità appunto forfetaria. Ad esempio un informatico che consegue ricavi per 30.000 euro deduce automaticamente costi per 6.600 euro indipendentemente dal fatto che li abbia o meno sostenuti.
Vige il regime di cassa: non si versano imposte o contributi su somme fatturate fino a che le stesse non vengono effettivamente incassate.
Proprio perché siamo in presenza di tassazione agevolata sostitutiva dell’Irpef non è possibile detrarre o dedurre oneri quali ad esempio quelli per figli a carico, spese sanitarie, mutuo prima casa, ristrutturazione immobili etc.
Dal punto di vista previdenziale si è tenuti ad iscriversi alla gestione artigiani e commercianti dell’INPS (a meno che non si sia occupati come lavoratori dipendenti con orario superiore alle 20 ore settimanali e quindi tutelati a livello previdenziale come lavoratori subordinati). Come detto sopra in caso di iscrizione alla gestione artigiani e commercianti va versata una contribuzione minima di circa 600 euro trimestrali a prescindere dal fatturato realizzato.
Il contribuente forfettario non ha la qualifica di sostituto d’imposta e dunque non deve trattenere ritenute su eventuali compensi erogati a professionisti o prestatori di lavoro autonomo occasionale, altrimenti soggetti a ritenuta d’acconto del 20%. In questi casi va predisposta e firmata e datata la seguente dichiarazione:
Il sottoscritto ________ , lavoratore autonomo con domicilio fiscale in _________, numero di partita IVA __________, e codice fiscale_______________, con la presente dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, di appartenere al regime forfetario come definito dall’art. 1 commi 54-89 della L.190/2014 e pertanto di non essere obbligato ad applicare la ritenuta d’acconto sui redditi corrisposti in quanto ai sensi dell’art.1 comma 69 L.190/2014 non è considerato sostituto d’imposta.
Non solo. Nei casi in cui l’imprenditore/artigiano forfettario si trovi egli stesso a fatturare verso condomini che per legge dovrebbero trattenere la ritenuta fiscale del 4% sui corrispettivi pagati, egli ne è esentato proprio perché non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario.
Avvertenze
Non è possibile superare il tetto di 85.000 euro di ricavi annui, né percepire redditi da lavoro dipendente sopra i 30.000 euro > monitorare i ricavi.
E’ necessario presentare modello Intrastat in caso di emissione fatture verso clienti residenti in paesi UE e bisogna versare l’Iva in caso di acquisti dall’estero > inviare fatture emesse e ricevute per/dall’estero entro il 20 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre.
Nel caso in cui si posseggano altri immobili oltre all’abitazione principale è dovuta l’IMU in sede di acconto (16 giugno) e saldo (16 dicembre) > comunicare acquisti/vendite immobiliari ed eventuali locazioni.