Il rapporto sottostante all’emissione di una fattura da parte di un artista o professionista è la prestazione di un servizio.
QUANDO EMETTERE LA FATTURA
La fattura può essere emessa anche prima di fornire il servizio – quindi a titolo di acconto – e anche prima di ricevere il pagamento del corrispettivo proprio al fine di legittimare il diritto a riscuoterlo, ma non può mai essere emessa dopo l’incasso. Quindi prima o lo stesso giorno dell’incasso, mai dopo.
GLI ELEMENTI DA RIPORTARE IN FATTURA
Elementi descrittivi:
> dati identificativi dell’artista/professionista (nome cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale, partita iva)
> dati identificativi del cliente (nome e cognome se persona fisica o denominazione se soggetto giuridico, indirizzo di residenza o sede legale, codice fiscale, e partita iva se presente
> data di emissione
> numero progressivo della fattura
Elementi tabellari:
> descrizione del servizio
+ (A) compenso dovuto
+ (B) ev. spesa imposta di bollo di 2 € riaddebitata al cliente e dovuta sulle fatture di valore superiore a 77,47 €; tale onere può cadere sul cliente ma si può anche decidere che esso rimanga a carico dell’artista/professionista
+ (C) ev. contributo integrativo Inps 4% che per legge è possibile (e consigliabile) inserire in fattura a parziale rivalsa per i contributi che l’artista/professionista dovrà versare alla gestione separata dell’Inps in sede di dichiarazione dei redditi annuale (24-25% circa sull’imponibile forfetario). Va calcolato il 4% su A) + B)
+ (D) ev. spese sostenute in nome e per conto del cliente (escluse dall’imponibile ex art. 15 DPR 633/72): si tratta di spese intestate al cliente ma il cui pagamento è stato anticipato dall’artista/professionista
– (E) ev. quota del contributo lavoratori dello spettacolo (INPS ex Enpals) a carico dell’artista/lavoratore, e come tale trattenuto dai suoi compensi per prestazioni in ambito spettacolistico, con connessa apertura di agibilità INPS da parte del committente; tale importo pertanto se presente viene comunicato dal committente
= (F) Totale fattura da versare (A+B+C+D-E)
> ev. estremi bancari per effettuare il versamento.
N.B. Gli importi sotto C ed E, se presenti, sono assolutamente incompatibili e alternativi tra di loro in quanto C si riferisce a compensi per prestazione di servizi/consulenza/docenza soggetti a contribuzione Inps gestione separata, mentre E a compensi per prestazioni di carattere spettacolistico soggetti a contribuzione fondo per lo spettacolo Inps ex Enpals.
DICITURE DA INDICARE IN FATTURA:
Va sempre indicata la seguente dicitura per chiarire che si opera in regime forfetario : “Compensi da attività di lavoro autonomo in franchigia iva e non soggetti a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario“.
Riguardo all’imposta di bollo – che è dovuta solo se il totale della fattura supera i 77,47 euro – essa si versa acquistando e apponendo sulla fattura una marca da bollo da 2 €. Invece di inviare al cliente la scansione del documento e dimostrare in tal modo l’assolvimento dell’imposta lo si può attestare come segue: “Imposta di bollo assolta sull’originale – marca da bollo 2€“.
L’AVVISO DI FATTURA O “FATTURA PROFORMA”
In ragione del fatto che, come si diceva all’inizio, non si è obbligati ad emettere fattura fino al momento dell’avvenuto incasso, un artista/professionista può anche solo segnalare al cliente la maturazione del proprio credito attraverso un documento simile a una fattura (fattura proforma) che però non ne riporti tutti gli elementi obbligatori quali ad esempio il numero progressivo e la data. Si tratterà in questi casi quindi di un “avviso di fattura” che riporterà descrizione del servizio prestato, somma dovuta e riferimenti per effettuare il versamento ma non data e numero progressivo, dati che verranno poi aggiunti al momento dell’incasso rendendo a quel punto il documento una fattura vera e propria. Il modo di procedere sopra indicato è ovviamente solo una facoltà, una possibilità per organizzare e dare un determinato ordine alla propria fatturazione – per il quale appunto a fattura emessa corrisponde sempre pagamento ricevuto – e non un obbligo. Peraltro in alcuni casi il cliente per procedere al pagamento può legittimamente pretendere di ricevere la fattura vera e propria e non l’avviso proforma.