Dal 1 luglio 2022 per i contribuenti forfettari che nel 2021 hanno avuto ricavi, ragguagliati all’anno, superiori a 25.000 euro scatta l’obbligo di fatturazione elettronica.

Scadenze effettive da rispettare fino al 30/09/22

L’obbligo sembra imminente ma di fatto non lo è perché per i primi tre mesi di applicazione – quindi fino a tutto il mese di settembre – è possibile inviare le fatture elettroniche allo SdI (Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate) entro la fine del mese successivo alla data di emissione della fattura senza subire sanzioni; questo in deroga al sistema sanzionatorio ordinario che prevede l’invio delle fatture entro dodici giorni dalla data di emissione e che quindi entrerà in vigore solo dal 1 ottobre.
Ad ESEMPIO una fattura elettronica datata 1 luglio 2022 potrà essere inviata telematicamente al sistema di interscambio entro il 31 agosto. Una del 1 ottobre invece entro il 13 ottobre.

Oltre a questo c’è da dire che in linea teorica sarà stato possibile emettere fatture datate 30 giugno, quindi in formato non elettronico, anche per incassi avvenuti in data successiva. Infatti le norme Iva obbligano ad emettere fattura in momento non successivo all’incasso, quindi contestualmente ad esso ma anche prima.
Se ad ESEMPIO si incassa un compenso il 10 luglio, la fattura potrà essere datata proprio 10 luglio, ma poteva anche essere stata emessa in data precedente, ad esempio il 30 giugno.

PS: ovviamente sarà sempre possibile, prima di emettere fattura elettronica, continuare ad inviare ai clienti i consueti avvisi di fattura (fatture pro-forma senza data e numerazione) per poi emettere fattura elettronica solamente al momento dell’incasso.

Piattaforme utilizzabili

Una volta individuate le scadenze bisogna scegliere la piattaforma da utilizzare per la fatturazione. Ne esistono diverse a costi anche molto bassi, ma è possibile utilizzare direttamente anche quella dell’Agenzia delle Entrate cui si può accedere con le proprie vecchie credenziali fisconline o tramite SPID a questo link: https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/
Le istruzioni complete fornite a riguardo dall’Agenzia sono invece al seguente link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica/guida-fatturazione-elettronica

Informazioni tecniche per la predisposizione della fattura

Tipo documento

Per emettere una fattura si sceglierà il codice documento TD01 Fattura.
Nei casi in cui invece sia necessario annullare/stornare anche solo in parte un importo precedentemente fatturato bisognerà utilizzare il codice TD04 Nota di Credito.

Dati dell’emittente

L’indirizzo da indicare sarà sempre quello della residenza anagrafica e non quello dell’eventuale studio o sede dell’attività.

Dati del cliente/committente

Se il cliente non ha partita iva va indicato solo il suo codice fiscale, se invece è un soggetto iva si potrà indicare solo la sua partita iva ma volendo anche in questo caso il codice fiscale.
Se il cliente non comunica il proprio codice identificativo a 7 cifre e neanche la PEC, sarà possibile inserire nel campo “codice destinatario” un codice costituito da sette zeri (0000000).

Oggetto della prestazione e codici iva

L’oggetto della fattura deve individuare con precisione la natura del servizio prestato o del bene ceduto. Il codice poi che individua la natura iva del corrispettivo da incassare può essere:– N2.2 non soggette – altri casi: per tutti i compensi richiesti appunto in franchigia iva (regime forfettario ex art. 1, co. 54 a 89 – L. 190/2014) ma anche per l’addebito integrativo della cassa previdenziale o il contributo integrativo 4% INPS gestione separata. Lo stesso codice sarà utilizzato anche per rimborsi spese non documentate, o comunque non sostenute rigorosamente in nome e per conto del cliente;
– N1 escluse ex art.15 del DPR 633/72: è il codice utilizzato per indicare il rimborso di spese puntualmente documentate e rigorosamente sostenute in nome e per conto del cliente (cliccare qui per approfondimenti). Tra questi importi NON c’è l’imposta di bollo di 2 euro riaddebitata al cliente;
– N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7- septies del DPR 633/72: per servizi prestati a clienti/committenti non residenti in Italia. In questi casi è comunque sempre consigliabile interpellare il proprio commercialista prima di procedere con l’emissione.

Imposta di bollo

Deve essere assolta in fattura elettronica con spunta “SÌ” del campo “Bollo virtuale” se l’importo fatturato supera i 77,47 euro. L’Agenzia delle entrate poi conteggia il bollo trimestralmente (il versamento relativo alle fatture 1° luglio – 30 settembre 2022 dovrà essere effettuato entro il 30 novembre).
Come detto sopra importo potrà essere addebitato al cliente in fattura con codice “N2.2 non soggette – altri casi”.

Numerazione e data

Devono essere tra loro coerenti e sempre seguire un ordine progressivo. Non è possibile saltare numerazioni. È invece possibile, se necessario, utilizzare suffissi bis, ter, etc.

Dati per il pagamento

Bisogna innanzitutto fare attenzione che l’importo finale della fattura corrisponda alle somme complessivamente richieste al cliente. Anche se non è obbligatorio è utile indicare in fattura anche l’IBAN su cui si vuole ricevere il bonifico.