L’Italia è uno Stato regionale
La nostra Costituzione, Titolo V, art. 117:
- al comma 1 stabilisce che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. In Italia insomma titolati a produrre leggi sono solamente lo Stato e le Regioni;
- al comma 2 descrive le materie di esclusiva competenza statale;
- al comma 3 descrive le materie a competenza concorrente per le quali la potestà legislativa spetta sì alle Regioni ma all’interno dei princìpi fondamentali posti dalla legge statale. Stiamo parlando ad esempio di tutela e sicurezza del lavoro, istruzione, ricerca, tutela della salute, innovazione produttiva, reti di trasporto, energia, beni culturali e ambientali;
- al comma 4 stabilisce che spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Ricapitolando, insomma, i Consigli regionali si possono occupare – con diverse intensità e in maniera più o meno diretta – di tutte le materie che il comma 2 non attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato centrale. Le Regioni poi hanno, oltre alla potestà legislativa e regolamentare (cfr. artt. 115 116 117 121 123 124 127 Cost.) e a quella amministrativa propria e delegata (cfr artt. 118 119 120 125 Cost.), anche una propria potestà “statutaria” (cfr artt. 116 e 123 Cost.).
L’Italia in tal senso, come sancito anche dall’articolo 5 della Costituzione, può a ben titolo definirsi uno Stato regionale. Non uno stato federale, ma neanche uno stato unitario, bensì uno STATO REGIONALE.
Le competenze regionali
Materie di esclusiva competenza regionale
Proprio perché le Regioni hanno potestà legislativa su ogni materia non espressamente riservata allo Stato non è proprio agevole definire in maniera esatta l’elenco delle materie di cui si possono occupare. Qui un documento della Camera dei Deputati che aiuta a fare ordine in materia dopo la riforma del Titolo V nel 2001, e nel quale è contenuto questo prospetto riassuntivo:
In un ulteriore sforzo di sintesi gli ambiti di competenza esclusiva di una Regione a statuto ordinario possono essere organizzati in 5 macro-aree così articolate:
1. ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SOCIO-SANITARIO
– Programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali.
2. SISTEMA TURISTICO AMBIENTALE CULTURALE PAESAGGISTICO
– Valorizzazione e organizzazione regionale del turismo;
– Disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici.
3. PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E TRASPORTI
– Pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno;
– Dotazione infrastrutturale (in tema di grandi reti di trasporto/navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza).
4. SVILUPPO ECONOMICO
– Promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese.
5. SERVIZI SCOLASTICI E FORMAZIONE PROFESSIONALE
– Servizi scolastici, promozione del diritto allo studio, anche universitario
– Organizzazione in ambito regionale della formazione professionale.
Materie di competenza concorrente
Come detto sopra il comma 3 dell’art. 117 Cost. elenca una lunga serie di materie a competenza concorrente Stato – Regioni su cui le seconde possono legiferare ma solo all’interno dei princìpi fondamentali stabiliti dallo Stato:
Tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; governo del territorio; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; professioni; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile.