Secondarietà delle attività diverse

A norma dell’art. 5 del Codice del Terzo settore, gli ETS diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il legislatore prevede all’art. 6 del citato Codice che gli ETS possano esercitare attività diverse da quelle di cui all’art. 5, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Le attività diverse devono essere tese a sostenere, promuovere ed agevolare il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’Ente. L’art. 3 comma 1 del decreto n. 107 del 19 maggio 2021 (Decreto 107/2021) ha definito i criteri ed i limiti affinché un ETS possa esercitare attività diverse e le stesse possano considerarsi come tali, disponendo che esse si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore;
b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore.
È sufficiente dunque che una sola delle due condizioni sia soddisfatta.

Nel documentare il carattere secondario delle attività di cui all’art. 6 del medesimo decreto l’organo di amministrazione dell’ETS, deve evidenziare il criterio a tal fine utilizzato tra quelli di cui sopra.

Qualora l’ETS non riesca a rispettare i limiti indicati dal decreto, è obbligato a darne segnalazione all’ufficio competente del RUNTS entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio e nell’esercizio successivo a quello in cui ha superato i limiti, sarà obbligato a rispettare un rapporto tra attività secondarie e principali, applicando lo stesso criterio dell’esercizio precedente, che sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell’esercizio precedente.