Società di persone

Le società di persone sono tali in quanto nella loro organizzazione prevale l’elemento soggettivo, rappresentato dal lavoro dei soci, rispetto all’elemento del capitale investito.

Le società di persone hanno capacità giuridica ma non personalità giuridica perché non sono dotate di autonomia patrimoniale perfetta nel senso che per le obbligazioni sociali, seppur in maniera differenziata secondo le regole proprie di ciascuna società, risponde non solo il patrimonio sociale ma anche quello degli stessi soci, in maniera personale e illimitata. In queste società non esiste distribuzione di funzioni tra organi diversi in quanto l’amministrazione e la rappresentanza sono esclusivamente affidate ai soci a responsabilità illimitata.

Si dividono in tre tipi:

La società semplice (s.s.) è il più elementare tipo di società e non può avere per oggetto l’esercizio di attività commerciale, pertanto le s.s. esistenti sono prevalentemente dirette all’esercizio di attività agricola o di attività professionali in forma associata (società tra professionisti). Per la costituzione non serve rispettare particolari forme salvo quelle richiesta dalla natura dei beni conferiti. Tuttavia la previsione dell’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese, con efficacia di pubblicità legale, esclude di fatto la possibilità di costituzione in forma orale o per comportamenti concludenti. Tutti i soci sono illimitatamente e personalmente responsabili.

Anche nella società in nome collettivo (s.n.c.)  tutti i soci rispondono solidalmente, illimitatamente, personalmente e sussidiariamente per le obbligazioni sociali. Hanno normalmente ad oggetto l’esercizio di attività commerciali di dimensioni medio-piccole, sono tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, alla tenuta delle scritture contabili e possono essere sottoposta a procedura di fallimento. Analogamente alla società semplice l’amministrazione spetta a tutti i soci e può essere esercitata in maniera congiuntiva se per il compimento di ogni atto è necessario il consenso di tutti gli amministratori (potere di firma congiunta) o disgiuntiva se ogni amministratore può compiere autonomamente qualsiasi atto (potere di firma disgiunta) salvo la possibilità di ogni altro amministratore di porre veto.

La società in accomandita semplice (s.a.s.) ha le stesse caratteristiche della s.n.c. salvo per il fatto che prevede la differenza tra:
– soci che forniscono il solo patrimonio, che pertanto non possono amministrarla e che sono responsabili solo nei limiti della loro partecipazione (soci accomandanti);
– soci apportatori di lavoro, che amministrano la società e rispondono illimitatamente e solidalmente col proprio patrimonio alle obbligazioni da essa non soddisfatte (soci accomandatari).