Professionisti

Il libero professionista è un lavoratore autonomo che presta servizi di carattere intellettuale. La sua attività può rientrare tra quelle cosiddette “protette”, ovvero quelle per cui sia obbligatoria l’iscrizione ad uno specifico ordine professionale (avvocati, medici, architetti, ingegneri, notai, dottori commercialisti, etc), oppure tra quelle per cui non viene richiesta una specifica abilitazione e che sono disciplinate dalla Legge n. 4/2013.

Le professioni di tipo ordinistico

Sono le professioni riconosciute dal D. Lgs. Lgt. 382/1944 avente il fine di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti in talune materie alle quali si è riconosciuto uno specifico interesse pubblico. Ciò attraverso ammissione allo specifico albo professionale tramite esame di Stato (talvolta preceduto da periodo di tirocinio), formazione obbligatoria, rispetto dei codici deontologici e relativa soggezione alle funzione disciplinari e di vigilanza.
Gli ordini professionali sono enti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza da parte del Ministero della Giustizia. Essi hanno lo specifico compito di tutelare i cittadini riguardo a prestazioni che per la loro rilevanza necessitano di specifica attenzione e salvaguardia, e che essendo di carattere intellettuale non possono essere valutabili secondo rigidi standard normativi. Le professioni in tal senso non devono solo essere esercitate con competenza (scienza) ma devono essere investite anche della necessaria responsabilità deontologica all’interno del rapporto complesso e di fiducia che si instaura col cliente/paziente/assistito (coscienza).

Dal punto di vista previdenziale questa tipologia di professionisti versa i contributi pensionistici a propri specifici enti di previdenza di diritto privato quali ad esempio Inarcassa, Enpam, Cassa forense, CNDCEC, etc.

Professioni non organizzate in ordini o collegi

Tale categoria di professionisti, che è cresciuta enormemente negli ultimi anni soprattutto nel settore dei nuovi servizi (ad es. informatici, web master, consulenti aziendali, grafici, comunicatori ma anche amministratori di condominio, traduttori, etc) non è tenuta ad iscriversi ad alcun albo o collegio professionale ma è disciplinata dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4 (“Disposizioni in materia di professioni non organizzate”).
Tale provvedimento intende promuoverne la qualificazione professionale e garantire una maggiore tutela per i consumatori attraverso:
– l’obbligo per chiunque svolga una delle professioni in esame di inserire nei documenti e nei rapporti scritti con il cliente la dicitura “Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del 26-1-2013)”;
– la fissazione di norme sulle modalità facoltative di organizzazione delle diverse professioni. Infatti nel momento in cui i professionisti decidano di costituire, e iscriversi, a specifiche associazioni professionali queste dovranno:
a) assicurare la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione;
b) promuovere la formazione permanente dei propri iscritti;
c) adottare un codice di condotta professionale e vigilare sulla sua osservanza da parte degli associati stabilendo a tal fine specifiche sanzioni;
d) promuovere forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore.

Le stesse associazioni professionali poi potranno facoltativamente decidere di:
– promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza;
– rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, specifiche attestazioni ai propri iscritti.
L’elenco delle associazioni professionali che dichiarano di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge è pubblicato sul sito del MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico).

Dal punto di vista previdenziale questa categoria di liberi professionisti è tenuta a versare i contributi alla gestione separata dell’INPS ex L. 335/95.