Il riconoscimento della personalità giuridica negli enti associativi

Le associazioni sotto il profilo civilistico possono essere di due tipi: riconosciute o non riconosciute. Le prime sono tali perché viene concesso loro il riconoscimento della personalità giuridica e l’autonomia patrimoniale perfetta, in modo tale che le responsabilità economiche derivanti dall’attività ricadono solo sull’associazione e non sui patrimoni degli amministratori. Le seconde invece non hanno tale autonomia patrimoniale perfetta col risultato che di eventuali obbligazioni contratte e non coperte dai fondi associativi risponde personalmente e solidalmente anche chi ha agito per conto dell’associazione.

La stragrande maggioranza delle associazioni in Italia sono non riconosciute non perché “meno importanti” di quelle riconosciute ma perché non hanno reputato utile chiedere il riconoscimento e la collegata autonomia patrimoniale perfetta. Il loro patrimonio infatti è separato da quello di chi ne fa parte, ma tale separazione è soltanto parziale in quanto per le obbligazioni assunte dall’associazione non riconosciuta rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’ente stesso (art. 38 c.c.).

Il sistema normativo ante riforma riguardante le associazioni riconosciute è costituito:
– dagli articoli 14-35 del codice civile;
– dagli artt. 2500 – 2500 novies per gli aspetti legati alla trasformazione degli enti;
– dal DPR 361/2000 riguardo alle modalità per il riconoscimento mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture per gli Enti che operano in ambito internazionale, nazionale o multiregionale, o presso le Regioni per quelli che operano a livello regionale e in una materia di competenza regionale (DPR 616/1977).

La nuova disciplina per il riconoscimento introdotta dalla riforma del Terzo settore è invece contenuta nell’articolo 22 del D. Lgs. 117/2017 ed è imperniato su una preventiva attività di controllo della sussistenza dei requisiti da parte del notaio che riceve l’atto costitutivo o l’assemblea straordinaria dell’ente per sua stipula e deposito presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore.

Il primo è un sistema concessorio perché l’autorità competente al riconoscimento ha formalmente una “discrezionalità” nel concederlo, ossia non è a ciò obbligata dovendo valutare criteri di opportunità in ragione di elementi legati all’attività e all’adeguatezza patrimoniale del soggetto richiedente.

Il secondo è un sistema normativo (analogamente a quello già vigente per le società di capitali) perché l’ente consegue automaticamente la personalità attraverso la sua iscrizione con tale qualifica nel registro nazionale del terzo settore (pubblicità costitutiva).