Organizzazioni di volontariato ODV

Le Organizzazioni di Volontariato sono gli Enti del Terzo Settore costituiti “… per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5 [del CTS, sono le attività di interesse generale], avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati” (CTS, art. 32 comma 1).

Ruolo dei volontari

La figura del volontario (ODV) è l’architrave e caratterizza l’attività delle organizzazioni di volontariato rispetto a tutte le altre forme di Enti del Terzo Settore. Le ODV infatti:
– devono avvalersi in modo prevalente delle “attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati”,
– possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo “esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta”. La numerosità del personale retribuito “non può essere superiore al 50% del numero dei volontari” (art. 33, co. 1, CTS).

L’attività si deve svolgere “prevalentemente” in favore di terzi con riferimento ad una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore.

Forma giuridica e organi amministrativi

Una ODV deve necessariamente costituirsi in forma di associazione – riconosciuta o non riconosciuta – con un numero di soci non inferiore a sette persone fisiche o, in caso di organizzazioni complesse (associazioni di associazioni), con la presenza tra i soci di almeno tre ODV.
Anche ai componenti degli organi sociali, in quanto anch’essi volontari, non può essere attribuito alcun compenso ma solo il rimborso delle spese sostenute per l’attività inerente alla carica. Vi fa eccezione il componente dell’organo di controllo che abbia i richiesti requisiti di professionalità. Tutti gli amministratori devono essere associati oppure indicati tra i propri associati dalle ODV partecipanti

Agevolazioni fiscali

Oltre a godere di detrazione maggiorata del 35% a favore dei donatori, per le ODV che nel periodo d’imposta precedente abbiano percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 130.000 euro è prevista l’adozione di uno speciale regime forfettario (art. 86 CTS) in base al quale non si è tenuti all’obbligo di scritture contabili e ad operare ritenute alla fonte, e l’imposizione fiscale viene applicata su un coefficiente di redditività pari al 3 per cento dell’ammontare dei ricavi commerciali percepiti.