Minore età e status di socio

Il vincolo associativo presuppone l’adesione ad un contratto plurilaterale con comunione di scopo. Comportando dunque la capacità di agire in capo ai contraenti ai sensi dell’articolo 2, c.c. l‘adesione deve essere perfezionata grazie alla rappresentanza disgiuntamente espressa (atto di ordinaria amministrazione) da parte di uno dei genitori. Il contratto viene in tal senso concluso in nome e per conto del minore che diventa associato e di conseguenza partecipa a pieno titolo alla attività dell’associazione.

In tal modo il diritto/libertà di associarsi viene riconosciuto dalla Costituzione (articolo 18) a tutti i cittadini e, quindi, anche ai minori di età che hanno sicuramente sempre il diritto di essere convocati e di partecipare alle assemblee perché esso discende in capo al minore per il solo effetto della ammissione a socio. Tuttavia in quali situazioni può essere legittimo limitare il diritto di voto e il diritto a essere eletti alle cariche sociali ai soli associati maggiorenni? .

Il diritto di voto è prerogativa del soggetto che ha ottenuto lo status di associato (i genitori infatti quantunque rappresentino legalmente il minore, non potrebbero esercitare tali diritti, perché non sono associati) tuttavia per tutte le decisioni che comportino responsabilità patrimoniali, ad esempio deliberazioni di approvazione di bilancio o di assunzione di rilevanti impegni economici per l’associazione, si è portati a ritenere che sia legittima l’esclusione dal voto da parte del minore.

Appare poi sicuramente da escludersi il diritto di un minore all’elettorato passivo, ossia la possibilità di essere eletti come componente degli organi direttivi della associazione, in quanto questo può comportare il compimento di veri e propri atti giuridici. E anche in questo caso non appare comunque possibile la partecipazione all’organo direttivo attraverso uno dei genitori in quanto emanazione di un diritto del tutto personale dell’eletto.
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In merito alla eventuale possibilità di determinare quote ridotte o comunque differenziate per i minorenni – come anche per altre specifiche categorie di soci – l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 18/E del 08/01/2018 ha di fatto aperto anche a questa possibilità sancendo che fissare quote associative differenziate a cui non corrisponda però una “differente posizione del socio in termini di diritti e prerogative e rispetto alla reale fruizione e godimento di determinati beni e servizi” non fa venir meno il requisito della democraticità del rapporto associativo.