La cooperativa è una specifica forma di impresa esercitata in forma collettiva, in questo simile ad una società. Mentre però il fine ultimo di una società commerciale è quello di realizzare e massimizzare il profitto (lucro oggettivo) che poi viene distribuito a chi conferisce il capitale sotto forma di dividendi (utile soggettivo), nelle società cooperative lo scopo è quello di assicurare ai soci lavoro, o beni di consumo, o servizi a condizioni migliori di quelle che otterrebbero – se divisi e non organizzati in cooperativa – nel libero mercato. In altri termini se lo scopo lucrativo in senso stretto, o speculativo, consiste nella distribuzione ai soci di un utile in misura tendenzialmente proporzionale all’investimento eseguito, lo scopo mutualistico invece destina tale lucro oggettivo esclusivamente ad ottenere remunerazioni o condizioni di acquisto più vantaggiose per i soci.
Il fine e il fondamento dell’attività di società e cooperative – a differenza degli enti che operano nel terzo settore – è quindi in entrambi i casi di carattere economico, tuttavia tale scopo nelle cooperative viene perseguito:
a) con modalità mutualistiche;
b) con forme di conduzione e amministrazione (governance) democratica.
a) mutualità: alla base c’è la comune volontà dei membri di tutelare i propri interessi di lavoratori, consumatori, agricoltori, operatori culturali, ecc. Si parla quindi di cooperative di consumo, di credito, edilizie, di abitazione.
Nelle cooperative agricole o in quelle di produzione e lavoro i soci conducono e organizzano direttamente l’attività assumendo collettivamente la funzione di imprenditore. I soci non possono quindi percepire utili ma solo retribuzioni per il lavoro prestato in base alla contrattazione collettiva nazionale: Tali retribuzioni negli esercizi in cui i risultati di gestione ottenuti lo consentano, possono eventualmente essere aumentate da una componente aggiuntiva comunque agganciata proporzionalmente ai trattamenti retributivi contrattuali (ristorno).
b) democrazia: Le cooperative si fondano su contributi differenziati in capitale e in lavoro da parte dei soci. Tuttavia le decisioni e la nomina degli amministratori avvengono con voto capitario, cioè uguale da parte di tutti i soci. In altri termini ogni socio ha diritto a un voto in Assemblea (una testa un voto) indipendentemente dal valore della quota di capitale posseduta e dalla quantità di lavoro prestata. Esistono talvolta eccezioni a tale principio. Ai soci cooperatori persone giuridiche infatti può spettare un numero di voti superiore e lo stesso si può dire per gli appartenenti alla categoria dei soci sovventori. A particolari condizioni, e sempre se è previsto dallo Statuto, possono poi essere assegnati più voti (ma mai oltre 5) anche alle persone fisiche.
Le cooperative di produzione e lavoro di fatto si misurano, nello stesso mercato, con le imprese capitalistiche rispetto alle quali tuttavia scontano una endemica difficoltà nella raccolta di capitali. Gli investitori infatti preferiscono dirigersi verso le società di capitale nelle quali possono esercitare il controllo sull’impresa, cosa che ovviamente non è possibile nel mondo cooperativo. Per sopperire a tale svantaggio la legge, oltre a introdurre alcune agevolazioni per il settore, ha istituito uno specifico fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione cui ogni cooperativa deve destinare una quota degli utili netti annuali conseguiti.