Artista è colui che crea opere artistiche autonome (es. pittore, scultore, fotografo) oppure da eseguire (autore, compositore, coreografo) o chi interpreta le opere suddette (cantante, attore, ballerino, musicista/interprete). Rispetto al professionista che nella propria attività mette a frutto in primo luogo le proprie capacità intellettuali (componente concettuale) l’artista lavora invece prevalentemente sull’immaginazione e sulla fantasia (componente estrosa e talentuosa).
Nella classificazione delle attività economiche ATECO 2007 curata dall’ISTAT esse sono elencate nella categoria 90.0: “Attività creative, artistiche e di intrattenimento”
90.01 Rappresentazioni artistiche 90.01.01 Attività nel campo della recitazione - rappresentazioni di spettacoli teatrali dal vivo, attività di artisti individuali quali attori 90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche - rappresentazioni di concerti, di opere liriche o di balletti e di altre produzioni artistiche: attività di gruppi, circhi o di compagnie, di orchestre o di complessi musicali, attività di artisti individuali quali ballerini, musicisti, cantanti, disk-jockey, conferenzieri o oratori, modelle, controfigure) 90.02 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 90.02.02 Attività nel campo della regia 90.03 Creazioni artistiche e letterarie 90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie - attività di artisti individuali quali scultori, pittori, cartonisti, incisori, acquafortisti, aerografisti eccetera - attività di scrittori individuali, che trattano qualsiasi argomento, inclusi gli scrittori di romanzi, di saggi eccetera - stesura di manuali tecnici - consulenza per l’allestimento di mostre di opere d’arte
Gli artisti, proprio per la natura della loro attività, si trovano spesso ad avere a che fare con specifici aspetti fiscali e previdenziali che si affiancano alla normale gestione della partita iva.
Disciplina del diritto d’autore
La tipologia dei compensi ricevuti dagli artisti tende talvolta a sovrapporsi e confondersi con quelli derivanti dalla cessione/concessione del diritto d’autore riguardanti lo sfruttamento economico di opere artistiche quali possono essere ad esempio immagini, composizioni musicali o testi originali. Tali operazioni sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva se effettuate dall’artista stesso, dai suoi eredi o dagli eventuali legatari, ad eccezione dei disegni e alle opere dell’architettura, delle opere dell’arte cinematografica e laddove le opere siano utilizzate da imprese per finalità di pubblicità commerciale (art. 3 co. 4 lett. del DPR 633/72) e sono soggette a specifico trattamento fiscale agevolato in base all’art. 54 comma 8 del TUIR. Pertanto chi percepisce solo redditi da diritto di autore così configurati non ha obbligo di aprire partita Iva, obbligo che sussiste solo in presenza di altri compensi percepiti per attività artistica esercitata professionalmente.
Ulteriori approfondimenti sull’argomento sono nella scheda tecnica dedicata.
Gestione previdenziale
Se l’artista è titolare di partita iva, i compensi per servizi non legati allo spettacolo o alla cessione del diritto economico allo sfruttamento del diritto d’autore o del diritto all’immagine sono assoggettati a contribuzione INPS – gestione separata.
Nel caso in cui invece la prestazione dell’artista ricada nel settore dello spettacolo (vedasi D.M. del Lavoro 15/03/2005 che ha rivisitato l’elenco di cui all’art. 3, co. 1, del D. Lgs. C.P.S. n.708/1947) i relativi compensi devono essere sottoposti a contribuzione previdenziale presso il Fondo Pensione per i lavoratori dello Sport e dello Spettacolo (FPLS) la quale prevede un trattamento del tutto speciale dei versamenti contributivi. Essi devono essere effettuati dal cliente-committente (in questo caso eccezionalmente assimilato al datore di lavoro per gli obblighi contributivi) che trattiene da quanto indicato in parcella la quota versata a carico dell’artista.