I professionisti possono svolgere la propria attività non solo in forma individuale ma anche associandosi o entrando in società con altri professionisti.
La forma organizzativa più diffusa e consolidata è quella dell’associazione tra professionisti (anche detta studio associato), che prevede la possibilità di esercitare la professione in forma collettiva mantenendo i redditi conseguiti dai singoli associati entro la categoria di lavoro autonomo. Negli studi associati gli incarichi vengono comunque sempre affidati al singolo professionista e non allo studio. Quest’ultimo infatti non ha specifica personalità giuridica ma assume rilievo solo nei rapporti tra gli associati al fine della divisione degli utili secondo quote di partecipazione proporzionate agli incarichi di ciascuno; ciò salvo diversa indicazione prevista dall’atto costitutivo che deve essere stipulato con scrittura privata autenticata da un notaio o in forma di atto pubblico.
Dopo l’entrata in vigore della legge n. 4/2013 possono lavorare in forma associata non solo coloro che appartengono alle professioni regolamentate, ma anche i professionisti non organizzati in ordini o collegi.
Un’alternativa più recente (art. 10 Legge 12 novembre 2011 n. 183 e successivo D.M. Giustizia n. 34 del 08/02/2013) agli studi professionali è costituita dalle società tra professionisti (STP). Queste nel momento in cui siano costituite, ai sensi della Legge 183/2011, solo da lavoratori appartenenti a professioni protette, anche di carattere multidisciplinare, non possono avere tra i propri soci “non professionisti” tranne che come investitori oppure come persone che svolgono attività tecniche; in ogni caso i due terzi del capitale sociale e la maggioranza dei voti per le decisioni deve essere riservata ai soci professionisti. Se la STP viene costituita invece ai sensi della Legge 4/2013 allora può essere formata da professionisti esclusivamente non iscritti ad albi (co. 5 art. 1 L. 4/2013).
Le STP possono assumere diverse forme giuridiche: società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice), società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni), oppure società cooperative. Nel caso delle società di capitali e cooperative le STP possono assumere una denominazione di fantasia non legata necessariamente al nome di uno dei professionisti soci.