Il codice civile all’articolo 2575 stabilisce che “formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Se la paternità di un’opera non può mai essere mai trasferita, invece può essere ceduto o concesso il diritto allo sfruttamento economico della stessa.
Trattamento ai fini iva
Le operazioni connesse a cessione e concessione di sfruttamento economico del diritto d’autore sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva se effettuate direttamente dall’artista medesimo, dai suoi eredi o dagli eventuali legatari. L’esclusione non si applica tuttavia ai disegni e alle opere dell’architettura, nonché alle opere dell’arte cinematografica, muta o sonora nonché laddove le opere siano utilizzate da imprese per finalità di pubblicità commerciale (art. 3 co. 4 lett. del DPR 633/72).
Per tale motivo non vi è alcun di aprire una posizione iva per chi percepisca unicamente tale tipologia di redditi.
Se invece l’autore attiva una posizione iva come artista/lavoratore autonomo i compensi per cessione del diritto d’autore vengono attratti ai redditi artistici, dunque tornano in campo iva.
Analoga situazione, e quindi obbligo ad aprire partita iva, si ha nel momento in cui l’opera d’arte si concretizza su un supporto materiale (come una tela) e si entra quindi nell’ambito di una vendita di bene materiale. In tal caso non si può inquadrarla come una pura cessione di diritti d’autore. Questo implica che, se l’attività è abituale, è necessario aprire una partita IVA come artista (redditi di lavoro autonomo) ad esempio con il codice ATECO per attività artistiche (per esempio, 90.03.09 – Altre creazioni artistiche e letterarie).
La “pura cessione” di diritti d’autore si applica generalmente a opere dell’ingegno immateriali (come i diritti su testi, musica, progetti, brevetti), dove ciò che viene venduto è il diritto di sfruttamento economico dell’opera, non il bene fisico in sé. Nel caso di quadri o sculture, invece si entra necessariamente in campo iva. In sintesi quando l’artista vende l’opera fisica (quadro, scultura, ecc.), è necessaria la partita IVA se l’attività è svolta con continuità, mentre il regime fuori campo iva può applicarsi solo alla cessione di diritti non materiali sull’opera.
Trattamento ai fini delle imposte sui redditi
Il comma 2 dell’art. 53 pone i proventi derivanti dalla cessione dei diritti d’autore – se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali – sotto la categoria dei redditi di lavoro autonomo. Trattasi dei redditi derivanti dalla utilizzazione economica delle opere d’ingegno da parte dell’autore o inventore. Secondo la legge 633/1941 appartengono alle opere d’ingegno a carattere creativo la letteratura, la musica, le arti figurative, l’architettura, il teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (vedi in proposito anche la guida dell’Agenzia delle Entrate – Dir. Reg. Toscana.
Rispetto alla generalità dei redditi di lavoro autonomo occasionale i redditi in questionegodono di una tassazione agevolata. Sono sì assoggettati all’Irpef come redditi di lavoro autonomo ma, come stabilito dall’art. 54 co. 8 del TUIR, tassati non per intero, bensì beneficiando di una deduzione forfettaria, pari:
• al 40% del compenso, per gli autori con meno di 35 anni: in buona sostanza, per questi contribuenti i proventi imponibili fiscalmente sono pari al 60% di quanto incassato;
• al 25% del compenso, per gli autori dai 35 anni in su: in pratica, per questi contribuenti i proventi imponibili fiscalmente sono pari al 75% di quanto incassato;
Questo trattamento agevolato sussiste anche laddove un artista sia dotato di partita Iva (con diritti d’autore quindi attratti dai compensi artistici) come confermato nel 2019 dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/2019 a p. 34: “Qualora il contribuente consegua proventi a titolo di diritti d’autore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del TUIR, anche se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal comma 8 del successivo articolo 54”).
Trattamento previdenziale
Dal punto di vista previdenziale, chi percepisce proventi derivanti dalla cessione dei diritti di autore, in generale, non è obbligato ad iscriversi alla gestione separata dell’Inps ed al relativo versamento dei contributi (Art. 2, Co. 26, L. n. 335/1995). Può essere invece obbligato al versamento di contributi:
– chi risulta iscritto al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo (Fpls), ossia all’ex-Enpals (in questo caso, sull’imponibile da assoggettare a contribuzione è applicata una franchigia);
– l’autore che è anche un libero professionista iscritto a una gestione previdenziale privatizzata, ossia l’Inpgi per i giornalisti, o una differente cassa professionale, a seconda della categoria di appartenenza: in questo caso l’obbligo contributivo sussiste nei limiti e sulla base delle regolamentazioni adottate dalla specifica gestione
– chi ha aperto partita iva con relativa attrazione dei diritti d’autore collegati ai redditi artistici/lavoro autonomo.
Casistiche di cessione opere e diritto d’autore
Un pittore, un fotografo, un illustratore nel momento in cui cedono una loro opera o una sua riproduzione incorporano nel bene venduto il diritto a fruirne da parte del compratore ma non necessariamente a sfruttarne economicamente il diritto d’autore. La legge all’art. 109 ha contemplato infatti che: «La cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge” . Nell’ipotesi in cui non sia pattuita anche la cessione del diritto allo sfruttamento economico il compratore potrà godere dell’opera solo ed esclusivamente a scopo privato, non potendola sfruttare a scopo di lucro ad esempio sottoponendola a pubblicità, cedendola temporaneamente per mostre e men che meno a sfruttarla mediante riproduzione e vendita di copie o fotografie della stessa. Tutto ciò deve essere regolato da un contratto di cessione dell’opera che ne stabilisca anche il suo utilizzo.
Un pittore può vendere un quadro ponendo alcune condizioni contrattuali al compratore. Ad esempio:
- Divieto di esposizione pubblica o commerciale: Il contratto può prevedere che l’acquirente non possa esporre l’opera in mostre, gallerie, o eventi pubblici senza il consenso dell’artista.
- Royalty sull’esposizione: L’artista può autorizzare l’esposizione pubblica, ma richiedere che una parte delle entrate derivate (es. biglietti di ingresso a una mostra) venga riconosciuta all’artista o ai suoi eredi.
- Divieto di riproduzione: Si può stabilire che l’acquirente non abbia il diritto di riprodurre l’opera in alcun modo (ad esempio, per stampe o merchandising) senza il consenso e un compenso all’artista.
Queste clausole devono essere formalizzate attraverso un contratto scritto al momento della vendita. Per stabilire queste condizioni in modo legalmente valido, è necessario:
- Un contratto di vendita dettagliato: Deve essere specificato che la vendita riguarda esclusivamente la proprietà materiale dell’opera e non il trasferimento dei diritti patrimoniali d’autore.
- Clausole chiare sulle limitazioni: Le limitazioni allo sfruttamento economico devono essere descritte in modo preciso (es. “L’opera non può essere esposta pubblicamente senza il consenso scritto dell’autore” o “L’autore ha diritto al 10% delle entrate generate dall’esposizione”).
- Durata delle limitazioni: Se le condizioni si applicano anche agli eredi dell’autore, è importante indicare la durata (in genere fino a 70 anni dopo la morte dell’autore, secondo la legge sul diritto d’autore italiana).
Esempi
Il fatto che vengano poste o meno limitazioni allo sfruttamento economico dell’opera può avere riflessi significativi sulla natura fiscale del compenso derivante dalla vendita. La questione si gioca sulla distinzione tra:
- Compensi derivanti dalla vendita della proprietà materiale dell’opera.
- Compensi derivanti dallo sfruttamento dei diritti patrimoniali d’autore (o dalla cessione parziale di tali diritti).
Quando l’artista vende un’opera senza porre limitazioni allo sfruttamento economico (es. esposizione o riproduzione):
- Natura del compenso: Il reddito derivante dalla vendita è considerato reddito di lavoro autonomo (se l’attività è abituale e organizzata)
- Trattamento fiscale:
- È tassato come reddito professionale per il lavoratore autonomo, soggetto a IVA (se l’attività è abituale e con partita IVA).
- Esclusione dal diritto d’autore: Non ci sono profili di sfruttamento dei diritti d’autore, perché la transazione riguarda solo la proprietà materiale dell’opera.
Quando l’artista vende l’opera ponendo limitazioni (es. vietando esposizioni pubbliche o richiedendo royalties per sfruttamenti economici futuri):
- Natura del compenso: Il compenso derivante dalla vendita può includere una componente legata ai diritti d’autore, se l’artista riserva per sé parte dello sfruttamento economico dell’opera. In tal caso:
- La parte del compenso attribuibile alla cessione dei diritti patrimoniali d’autore (o al loro sfruttamento futuro) potrebbe essere considerata reddito da diritto d’autore.
- La parte relativa alla proprietà materiale dell’opera rimane reddito da lavoro autonomo.
- Trattamento fiscale:
- I redditi da diritti d’autore sono tassati in modo agevolato, perché sono considerati redditi assimilati a lavoro autonomo (art. 53 TUIR). Per gli autori, la base imponibile è ridotta in funzione dell’età:
- Riduzione del 25% per chi ha meno di 35 anni.
- Riduzione del 40% per chi ha più di 35 anni.
- Non sono soggetti a IVA, in quanto i redditi da diritti d’autore sono fuori campo IVA.
- I redditi da diritti d’autore sono tassati in modo agevolato, perché sono considerati redditi assimilati a lavoro autonomo (art. 53 TUIR). Per gli autori, la base imponibile è ridotta in funzione dell’età:
Se l’artista cede l’opera ma pattuisce di ricevere una percentuale sui proventi futuri derivanti dallo sfruttamento economico (es. esposizioni, riproduzioni, merchandising):
- Natura del compenso: Le royalty derivanti dallo sfruttamento futuro dell’opera sono redditi da diritto d’autore, perché si tratta di un utilizzo economico successivo dell’opera, distinto dalla sua vendita materiale.
- Trattamento fiscale:
- Le royalty sono tassate come redditi da diritto d’autore, con le stesse agevolazioni descritte sopra.
- Non c’è IVA su questi redditi.
- Aspetti contrattuali: È fondamentale che il contratto specifichi chiaramente il diritto dell’artista a ricevere queste royalty e le modalità di calcolo.
Se l’artista vende un’opera includendo nella transazione tutti i diritti patrimoniali d’autore (diritti di riproduzione, esposizione, ecc.), il compenso derivante può essere considerato:
- Interamente reddito da lavoro autonomo (perché l’attività principale è quella dell’artista).
- Oppure, in alcuni casi, reddito misto: una parte per la vendita materiale dell’opera e una parte per la cessione dei diritti d’autore.
Commercializzazione delle opere da parte dell’autore
Il D.Lgs. 114/1998, art. 4, lettera h), stabilisce che la vendita delle proprie opere d’arte da parte dell’autore rientra nelle eccezioni previste dalla normativa sul commercio. Specificamente, il decreto esclude “chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo” dall’applicazione delle disposizioni sul commercio.
L’implementazione di uno shop online con sistema di pagamento integrato costituisce quindi una “forma speciale di vendita al dettaglio” che, nel caso specifico dell’artista che vende esclusivamente le proprie opere, non comporta l’apertura di una posizione imprenditoriale di commercio elettronico.
Il diritto d’immagine
Il diritto all’immagine, oggetto di specifico sfruttamento economico soprattutto nell’ambito delle arti performative – come ad esempio musica, cinema, teatro – appartiene alla categoria dei cd. “diritti della personalità“ e si rifà alla disciplina generale sul diritto d’autore (art. 10 codice civile, artt. 96 e 97 legge n. 633/41).
I proventi derivanti dalla sua cessione (spesso in esclusiva) o meglio dalla concessione del suo sfruttamento economico, dal punto di vista tributario rientrano nelle ipotesi disciplinate dall’art. 54, comma 1-quater del TUIR e in tal senso concorrono alla formazione del reddito professionale riferibile all’attività artistica. Ciò comporta che il trattamento fiscale di questi compensi possa essere equiparato a quelli legati allo sfruttamento del diritto di autore.