Lavoratori autonomi non iscritti ad ordini (professionisti freelance e artisti) in regime forfettario

Caratteristiche

Il regime forfetario ex L. 190/2014 art. 1 commi 54-89 prevede emissione di fattura in franchigia iva e versamento di imposta sostitutiva ad aliquota fissa (tassa piatta, cosiddetta flat tax) su reddito che viene determinato forfettariamente in base all’entità dei ricavi. In base a tale reddito determinato forfettariamente vengono calcolati anche i contributi Inps da versare. Durante i primi 5 anni di attività per ogni fattura incassata bisognerà versare, a seconda del codice attività, una quota di imposte (3,5-4%) e di contributi (17,5-20,5%) per un totale variante tra 21 e 24%. Negli anni successivi invece andranno versate imposte (10-11,5%) e per contributi (17,5-20,5%) per un totale variante tra 27,5 e 32 %.

Dall’1/1/24 è obbligatorio per tutti i forfettari emettere fattura in modalità elettronica, direttamente attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante piattaforme private a pagamento. Il versamento dell’imposta di bollo in fattura per importi > € 77,47 va evidenziato in fattura e versato cumulativamente a determinate scadenze.

Non è possibile dedurre (“scaricare”) costi di nessun tipo perché già sono stati “scaricati” in modalità appunto forfetaria. Ad esempio un informatico che consegue ricavi per 30.000 euro deduce automaticamente costi per 6.600 euro indipendentemente dal fatto che li abbia o meno sostenuti.

Vige il regime di cassa: non si versano imposte o contributi su somme fatturate fino a che le stesse non vengono effettivamente incassate.

Proprio perché siamo in presenza di tassazione agevolata sostitutiva dell’Irpef non è possibile per questa specifica categoria di redditi detrarre o dedurre oneri quali ad esempio quelli per figli a carico, spese sanitarie, mutuo prima casa, ristrutturazione immobili etc. Ovviamente rimane possibile fruirne limitatamente al reddito generato da altre eventuali tipologie reddituali non soggette a imposizione sostitutiva (ad es. per diritti d’autore, locazioni di immobili non in regime di cedolare secca, altre prestazioni di lavoro extra partita iva, etc.).

Dal punto di vista previdenziale si è tenuti ad iscriversi alla gestione separata dell’INPS. I contributi sono dovuti in proporzione ai ricavi ossia non esistono versamenti in somma fissa ma solo in relazione agli incassi conseguiti.

I compensi ricevuti non sono soggetti a ritenuta d’acconto del 20%.

In aggiunta il professionista stesso non ha la qualifica di sostituto d’imposta e dunque non deve trattenere ritenute su eventuali compensi erogati a professionisti o prestatori di lavoro autonomo occasionale, altrimenti soggetti a ritenuta d’acconto del 20%. In questi casi va predisposta e firmata e datata la seguente dichiarazione:

Il sottoscritto ________ , lavoratore autonomo con domicilio fiscale in _________, numero di partita IVA __________, e codice fiscale_______________, con la presente dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, di appartenere al regime forfetario come definito dall’art. 1 commi 54-89 della L.190/2014 e pertanto di non essere obbligato ad applicare la ritenuta d’acconto sui redditi corrisposti in quanto ai sensi dell’art.1 comma 69 L.190/2014 non è considerato sostituto d’imposta.

Calendario adempimenti e versamenti

  • Il 28 febbraio va versata l’imposta di bollo relativa al IV trimestre dell’anno precedente
  • A partire da marzo fino alla fine di giugno:
    – raccolta delle fatture emesse l’anno precedente con annotazione dei relativi incassi;
    – computo delle spese sostenute l’anno precedente per a) telefonia a contratto o ricaricabile b) energia elettrica intestata al professionista c) consumi di carburante, solo se effettuati con mezzo tracciabile (bancomat o c/credito). Tali spese devono essere indicate su modello Unico a soli fini informativi per l’Agenzia delle Entrate, non hanno alcun effetto sulla determinazione dell’imposta.
  • 30 giugno (talvolta prorogato al 20 luglio): versamento saldo imposte e contributi INPS gestione separata dell’anno precedente + I rata di acconto per le imposte e per i contributi INPS dell’anno in corso. Il versamento può essere effettuato anche 30 giorni dopo – quindi entro il 30 luglio talvolta prorogato al 20 agosto – con una piccola maggiorazione dello 0,4% (ad esempio per un importo di 1.000 euro la maggiorazione è di 4 euro) e può essere rateizzato sia a partire dalla prima (30 giugno) che dalla seconda (30 luglio) scadenza.
  • 30 novembre: versamento della II rata di acconto imposte e contributi INPS per l’anno in corso. Il termine non è lontano dalla fine dell’anno e permette quindi eventualmente di calibrare il versamento in base alla stima del reddito effettivo dell’anno in questione.
  • 30 novembre: versamento imposta di bollo I, II e III trimestre se – in estrema sintesi – non si è superato il limite di 125 fatture emesse dal 1 gennaio al 30 settembre.

Avvertenze

Per avere sempre disponibili le somme necessarie per i versamenti degli F24 è necessario adottare questa strategia:
durante i primi 5 anni in regime agevolato start-up, per ogni fattura incassata bisogna accantonare, a seconda del codice attività, la relativa quota di imposte (3,5-4%) e contributi (17,5-20,5%) per un totale variante tra 21 e 24% della somma incassata (ad es. se si incassano 1.000 € bisognerà accantonare tra i 210 e i 240 €);
negli anni successivi per ogni fattura incassata bisogna accantonare, a seconda del codice attività, la relativa quota di imposte (10-11,5%) e contributi (17,5-20,5%) per un totale variante tra 27,5 e 32 % della somma incassata (ad es. se si incassano 1.000 € bisognerà accantonare tra i 275 e i 320 € per i versamenti futuri).
(NB: i calcoli sono stati effettuati basandosi sulle aliquote gestione separata INPS per il 2023 (26,23%) e sulle due possibili percentuali di forfettizzazione degli imponibili fiscali di professionisti e artisti quantificate al 78 o al 67% dei ricavi).
ATTENZIONE: L’accantonamento di cui sopra va fatto su tutte le fatture, anche su quelle dell’inizio dell’anno. Ad esempio per poter avere pronte le somme disponibili nella scadenza di giugno 2024 devo accantonare non solo la quota sulle fatture incassate nel 2023 ma anche su quelle incassate nei primi sei mesi del 2024

Non è possibile superare il tetto di 85.000 euro di ricavi annui (per il principio di cassa i ricavi non consistono nelle somme fatturate ma in quelle incassate nell’anno in questione) né percepire redditi da lavoro dipendente sopra i 35.000 euro > monitorare i ricavi.

Non è possibile detenere partecipazioni di controllo in società o associazioni tra professionisti con settore di attività legato o collegabile a quello per il quale si è aperta partita iva individuale.

Non è necessario avere un conto bancario distinto e dedicato all’attività professionale.

E’ necessario presentare modello Intrastat in caso di emissione fatture verso clienti residenti in paesi UE e bisogna versare l’Iva in caso di acquisti dall’estero > inviare fatture emesse e ricevute per/dall’estero entro il 20 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre.

Nel caso in cui si posseggano altri immobili oltre all’abitazione principale è dovuta l’IMU in sede di acconto (16 giugno) e saldo (16 dicembre) > comunicare acquisti/vendite immobiliari ed eventuali locazioni.

Calcolo del lordo a partire dal netto:
1. calcolo coefficiente imposizione e contribuzione K = % forfettizzazione ricavi * (aliquota [5% o 15%]+ev aliquota contributiva)
2. lordo = netto/(1-k)