Una associazione può prestare servizi (o più raramente cedere beni) ai propri soci oppure a soggetti esterni siano essi persone fisiche o giuridiche.
PRESTAZIONE SERVIZI AI SOCI
Fino al 31.12.2025
Se lo statuto associativo rispetta le condizioni espresse nell’art. 148 comma 8 del TUIR i corrispettivi per servizi specifici ai soci non costituiscono entrate commerciali e sono fuori campo di applicazione dell’iva.
A partire dall’1/1/2026
– IVA: tali operazioni entreranno in campo di applicazione iva ma in regime di esenzione d’imposta
– REDDITI: costituiranno entrate non commerciali solo per APS e ODV, mentre saranno entrate commerciali per tutti gli altri enti non profit, sia fuori che dentro al RUNTS
SERVIZI A SOGGETTO TERZI
L’operazione si configura sempre come operazione di natura commerciale, tuttavia
– se le operazioni sono RICORRENTI E ORGANIZZATE andranno fatturate con partita Iva
– se le operazioni sono EPISODICHE E DISORGANIZZATE potranno essere inquadrate come le prestazioni di natura commerciale occasionale (fuori campo iva)
NOTA BENE: tutte le operazioni sopra descritte sono sinallagmatiche, legate quindi a un do ut des. Laddove invece, sia da persone fisiche che giuridiche/enti, vengano versate delle somme in modo libero e spontaneo non legate quindi a una controprestazione, esse possono inquadrarsi come erogazioni liberali/liberi contributi, e come tali fuori del campo di applicazione dell’Iva