Le spese escluse dall’imponibile ex art. 15 DPR 633/72

Tali spese consistono in somme inserite in fattura e chieste al cliente a titolo di rimborso spese senza che le stesse vengano sottoposte a iva e a tassazione. Ciò può accadere solo a condizione che la somme siano stata pagate in nome e per conto del cliente e vengano inserite in fattura come “escluse dall’imponibile ex. art. 15 DPR 633/1972”.

Il caso tipico è quello del professionista che si fa rimborsare somme per tasse, concessioni governative, diritti, bolli, contributi o imposte versate al fine di perfezionare il servizio prestato. Altro caso potrebbe essere quello per cui l’artista/professionista procuri, tenga i contatti e anticipi le spese relative a servizi e forniture collegate ad incarico ricevuto dal committente. Per escludere tali spese dall’imponibile le relative fatture – saldate appunto dall’artista/professionista – dovranno essere intestate al committente finale.

In buona sostanza affinché le somme richieste al cliente possano considerarsi escluse dall’imponibile dovranno essere costituire da mere anticipazioni finanziarie analiticamente documentate e inserite in un rapporto di mandato con rappresentanza, ancorché tacito, con il cliente.