Con D.L. 21/10/2021, n. 146 convertito in Legge 17/12/2021 n. 215 recante «Misure urgenti in materia  economica e fiscale, a  tutela  del  lavoro  e  per  esigenze  indifferibili» all’art. 13 comma 1 lett. d) è stato introdotto un nuovo obbligo per chi si avvale di collaboratori occasionali allo scopo di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’impiego di tale forma contrattuale. Dal 21 dicembre 2021 quindi l’avvio di qualunque attività di collaborazione occasionale deve essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per zona, da parte del committente. L’obbligo non riguarda il momento del pagamento del collaboratore bensì quello dell’inizio dell’attività lavorativa.

Questa misura è apparsa ai più come una tegola che si è abbattuta su chi per varie esigenze, più o meno legittimamente, ricorre a questa tipologia contrattuale. La domanda come sempre è: CHE FARE?

Chi è tenuto all’adempimento?

E’ il primo importante quesito da porsi. La nota congiunta del Ministero del Lavoro e Politiche sociali e dell’Ispettorato nazionale del lavoro dell’11 gennaio specifica infatti che al nuovo adempimento non sono chiamati tutti i sostituti d’imposta come individuati dal DPR 600/73, ma solo i committenti che operano in qualità di imprenditori. In base ad ulteriore nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27/01/22 possiamo dire che:
NON SONO TENUTI: Condomini, privati/persone fisiche, enti non profit senza partita iva, studi professionali e (forse) lavoratori autonomi freelance;
SONO TENUTI: imprese individuali, artigiani, tutti i tipi di società, enti non profit con partiva iva ma per le sole prestazioni relative all’attività commerciale.

La stessa nota MLPS del 27 gennaio ha inoltre stabilito che possono essere escluse dall’obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale quali, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.

Cosa va comunicato? Quando? E a chi?

La comunicazione deve essere inviata prima dell’inizio della collaborazione occasionale (anche il giorno stesso ma in orario antecedente all’inizio della prestazione) all’indirizzo mail dell’ispettorato territoriale del lavoro di riferimento (nel caso di Roma, ad esempio, è: ITL.Roma.occasionali@ispettorato.gov.it). L’ispettorato territoriale competente è “quello del luogo dove si svolge la prestazione”, non è pertanto legato né alla residenza del prestatore, né a quella del committente.

La comunicazione dovrà contenere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

  • dati del committente e del prestatore (compreso il codice fiscale di entrambi);
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • compenso
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Quali le conseguenze sui committenti?

Quali ripercussioni o effetti secondari può comportare questo nuovo adempimento per gli imprenditori? In quali casi può emergere la necessità di trasformare la forma dei rapporti in essere o a ripensare il regime fiscale adottato dal lavoratore? La risposta va articolata in funzione delle diverse possibili situazioni.

  1. nel caso in cui il committente ricorra a questo tipo di servizi in maniera discontinua, episodica o comunque legata solo a specifici e ben determinabili eventi/necessità, egli dovrà solo organizzarsi in modo da inviare volta per volta le informazioni all’ente territoriale di competenza prima che la prestazione abbia inizio;
  2. alla stessa conclusione può arrivare anche l’imprenditore che pur utilizzando questa forma contrattuale con una certa frequenza e assiduità si avvalga di prestazioni da lui affatto coordinate bensì svolte in luoghi autonomi e con tempistiche non chiaramente determinabili (pensiamo ad un lavoratore che lavori a creazione pagine web o svolga mansioni di segreteria o contabilità presso la propria abitazione);
  3. nel caso in cui invece questi rapporti mascherino/dissimulino veri e propri rapporti di collaborazione organizzata direttamente dal committente, magari con attività lavorativa prestata presso la sede del committente o in luoghi e con tempistiche chiaramente dallo stesso determinati o determinabili che configurino il superamento delle 30 giornate lavorative annue, allora sarà necessario quantomeno stipulare con il lavoratore un contratto di collaborazione coordinata e continuativa se non anche di lavoro dipendente subordinato. Questo anche nel caso i compensi pattuiti rimangano sotto ai 5.000 euro annui lordi. Ovviamente in questi casi il lavoratore potrà anche autonomamente valutare la possibilità di aprire una posizione IVA che gli permetterà di non avere più vincoli di durata (30 gg) e di compensi (5.000 euro lordi) nel prestare la propria opera a questo o ad altri committenti.

Quali le conseguenze sui lavoratori?

C’è infine da valutare l’impatto delle nuove misure su un lavoratore che si trovi a prestare la propria opera per più soggetti. In questi casi egli nel corso dell’anno dovrà monitorare le giornate di lavoro via via comunicate dai propri committenti agli ispettorati territoriali del lavoro in modo da prendere tempestivamente le opportune decisioni (ev. aprendo partita iva) all’approssimarsi del superamento del montante delle 30 giornate lavorate su base annuale.