Enti esterni al RUNTS e ASD

Effetto collegato alla riforma sarà quello per cui, di fatto, al suo entrare in vigore si creerà un regime di doppio binario per gli enti senza scopo di lucro. Alcuni infatti mancheranno dei requisiti di ammissione, ad esempio perché non eserciteranno una delle ventisei attività di interesse generale tassativamente descritte nell’art. 5 del CTS, mentre altri pur avendone in linea di diritto la possibilità sceglieranno di non entrare nel RUNTS (come potrà succedere ad esempio per le fondazioni che non intenderanno entrare né come ETS né come enti filantropici oppure per alcune Associazioni Sportive Dilettantistiche).

Tra chi non entra nel Terzo Settore c’è peraltro chi ne è escluso per espressa previsione dell’art. 4 del D. Lgs. 117/2017 ossia le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro e gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.
E in aggiunta a ciò sono ovviamente escluse anche le amministrazioni pubbliche, intese in senso lato, comprese le istituzioni educative, le aziende pubbliche e loro consorzi e associazioni, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali (come ad esempio le fondazioni che ricadono sotto il controllo pubblico), le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. E le fondazioni bancarie cui non si applica il Codice del Terzo Settore.

Tutti questi enti continueranno ad esistere e ad operare al di fuori del registro del Terzo settore disciplinati con le disposizioni del primo libro del codice civile e, per la parte fiscale, con la disciplina generale degli enti non commerciali che, benché modificata in alcuni suoi dettagli, non perde di validità con l’entrata in vigore della riforma.

Associazioni sportive dilettantistiche – ASD

All’interno di questa categoria uno speciale rilievo meritano appunto quelle Associazioni che esercitano e promuovono attività sportive con modalità dilettantistiche le quali, seppur in possesso dei requisiti previsti dal Riforma del Terzo Settore, decideranno di non registrarsi al RUNTS per continuare a vedersi applicata la disciplina agevolativa loro dedicata (art. 90 della L. 289/2002) e ad essere regolate dalle disposizioni del libro I del Codice Civile.