Si leggono spesso in rete, soprattutto dopo la mini-riforma delle sanzioni tributarie introdotta dal decreto legislativo n. 87/2024, notizie false e tendenziose sulle sanzioni da versare in caso di invio tardivo – dunque dopo i 12 giorni dalla data di emissione – di fatture elettroniche da parte di contribuenti forfettari. A parziale giustificazione delle sviste che si trovano in rete c’è da dire che il dettato normativo non è certo chiaro, anzi piuttosto ingarbugliato.
Vediamo di capirci qualcosa, e cominciamo dall’inizio. L’articolo 6 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 al comma 2 prevede che “il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile […], è punito con sanzione amministrativa del cinque per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000“.
Abbiamo quindi un caso 1 in cui si viene puniti con sanzione amministrativa del cinque per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati, ed è il caso in cui la violazione oltre che ai fini Iva rileva anche ai fini della determinazione del reddito. E poi abbiamo un caso 2 quando la violazione invece rileva solo ai fini Iva e non incide sulla determinazione del reddito, caso in cui si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. Bene, ma se la fattura poniamo caso fosse di 500 euro ci troveremmo di fronte al paradosso per cui nel caso 1 la sanzione sarebbe di 25 euro (5% di 1.000 euro), e nel caso 2 di 250 euro. Entrambe poi da ridurre ricorrendo al ravvedimento operoso, certo, ma comunque nel primo caso che – peraltro più grave del secondo – si partirebbe da una sanzione base pari ad 1/10 rispetto al secondo.
L’arcano, e la fonte quindi dell’errore (svista?), è nel comma 4: “nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo periodo, 2-bis, primo periodo, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis la sanzione non può essere inferiore a euro 300″.
Quindi ricapitolando:
– nel caso 1 (la violazione incide sulla determinazione del reddito, ad esempio con errore corretto dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in questione) la sanzione minima sarà di 300 euro ma sarà anche più alta se la fattura dovesse essere superiore a 6.000 euro;
– nel caso 2 (la violazione non incide sulla determinazione del reddito ad esempio con errore corretto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in questione) la sanzione minima sarà di 250 euro, e senza ulteriori aggravi qualsiasi sia l’importo della fattura in questione.
Ciò premesso, riassumiamo cosa va fatto nel caso dei ritardi (oltre i dodici giorni dalla data della fattura) più comuni:
– entro 90 giorni: 1/9 del minimo, quindi 250/9, cioè 27,78 €;
– entro la scadenza di presentazione della dichiarazione iva del periodo: 1/8 del minimo quindi 250/8 cioè 31,25 €;
– oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione: 1/7 del minimo, quindi in questo caso quasi sicuramente si andrebbe nel caso 1 e quindi avremmo 300/7 cioè 42,86 €.
Il versamento va effettuato con F24, codice tributo 8911 e anno di riferimento relativo a quello in cui è stata commessa la violazione, cioè quello in cui la fattura avrebbe dovuto essere emessa nei termini di legge.