Con la risposta all’interpello 428/2022 l’Agenzia delle Entrate ribaltando una prassi comune e diffusa, ha stabilito che l’imposta di bollo addebitata al cliente da parte di un soggetto iva forfettario concorre a formare il suo reddito imponibile e va dunque assoggettato a imposta sostitutiva. In sostanza secondo l’Agenzia delle Entrate l’imposta di bollo di 2 euro riaddebitata al cliente ed evidenziata nelle fatture emesse dai soggetti forfettari quando la somma in esse indicata è superiore a 77,47 euro, costituisce ricavo o compenso ed è quindi imponibile ai fini delle imposte dirette.
Il parere dell’agenzia delle Entrate si fonda sul presupposto che, poiché i contribuenti in regime forfettario non addebitano l’Iva in rivalsa, le fatture da essi emesse sono soggette all’imposta di bollo sin dall’origine, ossia al momento della loro formazione. In base a tale presupposto, poiché l’obbligo di apporre il bollo sulla fattura è a carico del soggetto che la emette, l’obbligo di corrispondere l’imposta di bollo è in via principale a carico del soggetto medesimo anche se non viene meno la solidarietà del debito tra il prestatore che emette la fattura e il committente ex art. 22 DPR 642/1972.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate sembrerebbe entrare in contrasto con l’art. 1199 del codice civile per il quale “il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore…”. L’addebito dell’imposta di bollo sarebbe dunque in tale ottica di norma a carico del debitore, anche se per l’applicazione rimarrebbe responsabile l’emittente e per il pagamento sarebbero responsabili solidalmente entrambe le parti. Se il costo dell’imposta di bollo venisse posto a carico del cliente dunque l’importo (2,00 euro) dovrebbe essere esplicitamente indicato in fattura con apposita dicitura tra le operazioni escluse dall’ambito IVA ex art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 a titolo di spese anticipate in nome e per conto del cliente come da art. 1199 del c.c. Se invece il costo gravasse sul prestatore/fornitore l’importo della marca da bollo non dovrebbe essere addebitato in fattura o, se addebitato, andrebbe considerato reddito professionale. Questa ultima è dunque l’ipotesi che viene sposata dall’Agenzia delle Entrate.
Ad oggi diversi aspetti restano incerti. Innanzitutto visto che la pronuncia dell’Agenzia è arrivata solo nel corso del 2022 e che fino a questo momento comune e diffusa prassi era quella di addebitare la rivalsa escludendola dall’imponibile ex art. 15 Dpr 633/72, ci si chiede se sia il caso di applicare la nuova interpretazione solo a partire dall’1/1/2023. Questo anche in virtù del fatto che al momento non si capisce se del bollo imponibile si debba a questo punto tener conto ai fini del calcolo dei contributi integrativi (casse professionali o INPS gestione separata), e se analogo trattamento della rivalsa debba essere tenuto anche da chi fattura in regime di esenzione iva (medici, locazioni, etc.) e non solo dai contribuenti forfettari. Su entrambi i punti si auspicano chiarimenti.
Discorso a parte e nessun dubbio invece riguardo la fatturazione verso gli enti pubblici. Ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 642/1972 nei rapporti con lo Stato, o con enti parificati per legge allo Stato, agli effetti tributari, l’imposta di bollo è sempre a carico del fornitore e pertanto l’importo corrispondente non deve essere addebitato alla Pubblica Amministrazione destinataria.