Adempimenti per fatturazioni con l’estero

Le operazioni con soggetti esteri (non residenti) vanno monitorate e segnalate periodicamente per diversi motivi:

  • Trimestralmente va inviato con modello Intrastat l’elenco delle FATTURE EMESSE VERSO SOGGETTI UE (dall’1/1/2021 tra di essi non c’è più la Gran Bretagna). Le scadenze sono fissate all’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre (I trim. > 30 aprile, II trim. > 31 luglio, III trim. > 30 novembre, IV trim. > 31 gennaio).
  • A partire dal 1 luglio 2022 il cosiddetto “esterometro” ossia la comunicazione degli ACQUISTI DI BENI DA SOGGETTI UE E DI SERVIZI DA FORNITORI UE ED EXTRA-UE, va inviato con cadenza mensile attraverso emissione di autofatture in formato elettronico. Tali autofatture devono essere inviate al SdI dell’Agenzia delle Entrate al più entro il 15 del mese successivo alla ricezione delle fatture dal fornitore estero (quindi le fatture di ogni mese devono pervenire allo studio entro il 5 del mese successivo).
  • I contribuenti con partita iva regime minimi o forfettari in franchigia iva (sia con con senza obbligo di fatturazione elettronica) devono determinare e versare trimestralmente l’iva sulle fatture di acquisto ricevute dall’estero. Questo perché il soggetto cedente (estero) non ha caricato l’imposta nella propria fattura utilizzando il cosiddetto principio di destinazione. L’imposta corrispondente deve quindi essere integrata dal cessionario italiano sulla fattura ricevuta e va versata con la liquidazione periodica Iva del trimestre corrispondente.