Un ente della Pubblica Amministrazione ha la facoltà di rifiutare entro 15 giorni dalla sua ricezione una fattura ricevuta qualora essa presenti errori o incongruità.
Tale possibilità di rifiuto ha generato parecchi dubbi e complessità di gestione perché gli enti non avevano ricevuto indicazioni su quando applicare il rifiuto e quando invece richiedere una nota di variazione. E soprattutto su come come doveva reagire l’emittente di fronte a un rifiuto di una fattura, se emetterne cioè una nuova con stessa data e numero, oppure dover ricorrere a nota di credito e, solo successivamente, ad emissione di nuova fattura.
Ebbene il comportamento da tenere in base alle risposte date dall’Agenzia delle Entrate in occasione di tre differenti interpelli (08 luglio 2021, 5 ottobre 2021 e 4 novembre 2021) è differente a seconda che si tratti di errore soggettivo, cioè con fattura emessa ad altro soggetto, o errore nello contenuto della stessa. In questo secondo caso, che è ovviamente di gran lunga il più frequente, la fattura rifiutata si considererà non valida, insomma come non emessa, e per la correzione basterà emetterne una nuova senza quindi necessità di passare per nota di credito.