Fatture emesse con annotazione d’incasso

Inviare a segreteria@masistudio.com tutte le fatture emesse nel 2023 indicando per ognuna di esse l’anno di incasso (quindi “incassata 2023” oppure “incassata 2024” oppure “non ancora incassata”). L’annotazione può essere fatta nel testo della fattura, o nel nome del file oppure in un file/prospetto riepilogativo a parte.

Comunicare anche le fatture emesse negli anni precedenti incassate nel 2023.

NB: i commercianti al dettaglio forfettari comunicheranno anche i corrispettivi emessi, e conseguentemente anche incassati, nel 2023.

Dati informativi su costi e attività

A soli fini informativi, quindi non rilevanti per la determinazione dell’imposta, vanno comunicati i seguenti dati per il 2023:
– spese per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, e per ev. servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
– spese sostenute per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione per beni immobili, beni mobili e concessioni canoni di noleggio; canoni d’affitto d’azienda);
– il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività al 31.12.2023;
– se tracciabili spese sostenute nel 2023 per carburanti;
compensi ev. erogati a professionisti o per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Immobili, altri redditi ed ev. variazioni anagrafiche

Comunicare la situazione delle proprietà immobiliari. In particolare segnalare eventuali variazioni intervenute nell’anno 2023 rispetto agli anni precedenti (acquisti, vendite, successioni, locazioni, etc).

Segnalare ev. variazioni anagrafiche o familiari intervenute nel 2023:
– cambi di residenza
– variazioni di stato civile
– nascita di figli

Segnalare gli eventuali altri redditi oltre a quelli percepiti nell’attività da partita iva:
– redditi da locazione, segnalando se in regime di cedolare secca e se con canone convenzionale
– altri redditi da lavoro
– altri ev. redditi percepiti (ad es. redditi di lavoro o commerciali di natura occasionale, redditi per cessione/concessione diritto d’autore, plusvalenze da cessione immobili o da realizzo titoli non in regime amministrato, etc).
Segnalare eventuali oneri da detrarre o dedurre su tali altri redditi non da partita iva forfettaria (sui redditi in regime forfettario infatti non è possibile beneficiare delle deduzione/detrazione per oneri). Tra gli oneri più comuni si segnalano: spese mediche, detrazioni per ristrutturazioni edilizie, interessi sui mutui per acquisto abitazione principale, donazioni a ONG e Onlus, spese veterinarie, premi per polizze pensionistiche, spese di istruzione, etc.

Scelte 2, 5, 8 per mille

Comunicare, se lo si desidera, le seguenti scelte in merito alla destinazione di:
8 per mille del gettito Irpef allo Stato per finalità sociali oppure a una confessione religiosa
5 per mille dell’Irpef ad enti non profit che esercitano attività interesse generale e utilità sociale
2 per mille della propria Irpef in favore di un partito politico
PS: comunicare la scelta non comporta un maggior versamento di imposte.

MEMO Scadenze versamenti (da dichiarazione)

30 giugno (talvolta prorogato al 20 luglio con possibili ulteriori slittamenti anno per anno): versamento saldo imposte e ed ev. eccedenza contributi INPS gestione artigiani e commercianti dell’anno precedente + I rata di acconto per le imposte e per ev. contributi INPS dell’anno in corso 2022. Il versamento può essere effettuato anche 30 giorni dopo – quindi entro il 30 luglio talvolta prorogato al 20 agosto – con una piccola maggiorazione dello 0,4% (ad esempio per un importo di 1.000 euro la maggiorazione è di 4 euro) e può essere rateizzato sia a partire dalla prima scadenza (30 giugno -> da due a sei rate mensili) che dalla seconda (30 luglio -> da due a cinque rate mensili). 30 novembre: versamento della II rata di acconto imposte ed eventualmente – se dovuti solo se si è superato il minimo reddituale per cui si pagano i contributi fissi – il II acconto contributi INPS per l’anno in corso 2022. Il termine non è lontano dalla fine dell’anno e permette quindi eventualmente di calibrare il versamento in base alla stima del reddito effettivamente conseguito nell’anno in questione.