Natura dell’obbligo
Le partite iva forfettarie che emettono fatture elettroniche, e coloro che fatturano in esenzione iva devono versare l’imposta di bollo inserita in fattura in modalità elettronica entro determinate scadenze. L’imposta va pagata trimestralmente, ma se per il primo trimestre l’importo da versare (entro il 31 maggio) è inferiore a 5.000 € tale versamento può essere fatto entro i termini del secondo trimestre (entro il 30 settembre). Se l’importo dell’imposta del primo e del secondo trimestre è inferiore complessivamente a 5.000 €, il versamento può essere invece effettuato alla scadenza per il versamento del terzo trimestre e cioè entro il 30 novembre; in tutti i casi senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
In altri termini chi nel periodo gennaio – giugno non ha emesso più di 2.500 fatture soggette a bollo (imposta di bollo di 2 € per ogni fattura, quindi per un totale < 5.000 euro), può VERSARE L’IMPOSTA PER I, II e III TRIMESTRE TUTTA NELL’UNICA SCADENZA DEL 30 NOVEMBRE.
L’imposta di bollo maturata nel IV TRIMESTRE va invece sempre versata con SCADENZA ULTIMO GIORNO DI FEBBRAIO (28 o 29) dell’anno successivo.
Come procedere col versamento
- Entrare con SPID, CIE o altre credenziali nel servizio Agenzia Entrate Fatturazione elettronica – fatture e corrispettivi >
- Consultazione: “Fatture elettroniche e altri dati Iva” >
- Fatture elettroniche >
- Pagamento imposta di bollo >
- a seconda della scadenza andare nel trimestre da per cui versare >
- cliccare nella colonna destra su “dettaglio >
- nella schermata che si apre, in fondo a sinistra, è possibile cliccare su “procedi al pagamento” che potrà essere effettuato direttamente previo inserimento del proprio IBAN nell’apposito campo.