Il Bilancio sociale

Le organizzazione non profit e soprattutto quelle che rientrano nel perimetro del Terzo Settore quale è stato tracciato dalla riforma, nascono col precipuo intento di esercitare attività di interesse generale. Non generano profitti, non producono beni materiali e non hanno la funzione di arricchire i soci. Al contrario forniscono servizi a chi ha ridotta o nessuna capacità di spesa, promuovono cultura partecipazione e socialità, sensibilizzano l’opinione pubblica e le istituzioni su temi di interesse generale. E nel fare ciò si dotano di governance democratica e adottano modalità di lavoro eque e inclusive per le persone che prestano la propria attività all’interno dell’organizzazione.

Perché il bilancio sociale

La “produzione” di un ente del terzo settore non è misurabile in termini rigidamente quantitativi seguendo i medesimi criteri di determinazione del PIL (che è la somma del valore aggiunto prodotti in un sistema paese ai prezzi di mercato) in quanto:
– in parte è di carattere qualitativo (inclusione, solidarietà, partecipazione, crescita culturale, qualità della vita e delle relazioni, etc.)
– in parte è riconducibile a grandezze quantitative che però non sono interamente valorizzabili sul mercato in termini monetari (ad es. l’assistenza o i servizi socio-sanitari prestati gratuitamente o a prezzi ridotti a favore di soggetti economicamente svantaggiati).

Per un ente non commerciale non ha alcun senso predisporre solo un bilancio economico-finanziario in quanto esso non aiuterebbe in alcun modo a valutare il raggiungimento degli obiettivi dell’attività ma solo a verificarne la sostenibilità economica. In tale ottica risulta allora estremamente importante trovare i metodi più appropriati per descrivere e rendicontare l’attività svolta, e più in generale per misurarne l’impatto sociale, cioè valutarne l’effetto sulla comunità di riferimento rispetto alla natura dell’attività e agli obiettivi specifici ev. individuati.
E proprio perché le attività si muovono in un’ottica di utilità sociale la rendicontazione andrà rivolta non solo ai associati, ma ad una platea particolarmente ampia di soggetti a diverso titolo interessati (stakeholder, cioè portatori di interesse): volontari, beneficiari dei servizi, donatori, istituzioni pubbliche, etc.).

Se nelle piccole realtà la relazione di missione presentata dal Presidente in assemblea alla fine di ogni anno può essere sufficiente a descrivere risultati raggiunti e obiettivi prospettici dell’associazione, per gli enti più grandi la complessità dell’organizzazione e la mole delle attività svolte e delle risorse impiegate devono trovare riflesso in un apposito e ben più articolato documento: il bilancio sociale. Esso rappresenta lo strumento principe di trasparenza e accountability degli enti non profit, in grado di offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio, e inquadrabile nel processo partecipato di costruzione e monitoraggio del perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio sociale nella riforma del Terzo Settore

Nel Codice del Terzo Settore la redazione del bilancio sociale è obbligatoria per le imprese sociali e le cooperative sociali nonché per gli enti che superano il milione di euro di entrate. Deve essere approvato unitamente e con le stesse modalità previste per il rendiconto o bilancio consuntivo di esercizio e depositato presso il RUNTS (o il registro delle imprese per le imprese sociali) oltre che pubblicato sul sito internet dell’ente.

Le linee guida per la sua redazione sono state emanate da Ministero del Lavoro e Politiche Sociali con Decreto Ministeriale 4 luglio 2019 e si applicano anche ai bilanci sociali “volontari”, cioè a quelli pubblicati dagli enti che non vi sono obbligati per legge ma che vogliono comunque esprimere in maniera efficace e ordinata i risultati conseguiti nei confronti dei propri stakeholder, aumentando in tal modo anche il numero di soggetti potenzialmente interessati ad associarsi o a dare sostegno economico all’organizzazione.

Secondo il DM 04/04/19 il bilancio sociale “può essere definito come uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un’organizzazione», ed è composto dalle seguenti sezioni:

  • metodologia adottata per la redazione e gli eventuali standard di rendicontazione utilizzati;
  • informazioni generali sull’ente (nome, sede legale, forma giuridica) ed altre rilevanti, quali le attività statutarie di interesse generale e secondarie, le aree territoriali, i collegamenti con altri enti, etc;
  • struttura, il governo e l’amministrazione partendo dalla base associativa, proseguendo con l’illustrazione degli organi e dei meccanismi di governo e con la mappatura degli stakeholders e del loro coinvolgimento;
  • persone che operano per l’ente cioè volontari, collaboratori e dipendenti a qualsiasi titolo; la natura e l’entità dei loro compensi e rimborsi;
  • obiettivi e le attività per cui si richiedono informazioni quali-quantitative su obiettivi, attività, risultati ed effetti sui portatori di interesse, in relazione agli obiettivi dell’organizzazione riscrivendo nei fatti la relazione di missione completa di indicatori e, nel caso degli enti filantropici, l’elenco delle erogazioni effettuate;
  • situazione economico-finanziaria con provenienza e destinazione delle risorse e rendicontazione delle raccolte fondi e valutazione degli amministratori sui rischi finanziari;
  • altre informazioni tra cui le informazioni sui contenziosi in essere, sugli impatti ambientali e le informazioni sulla parità di genere, sulla lotta alla corruzione;
  • informazioni sul monitoraggio svolto dall’organo di controllo su finalità sociali, svolgimento di attività di interesse generale ed accessorie, perseguimento scopo di lucro ed altri aspetti.