Agevolazioni e fiscalità

Gli enti del Terzo Settore ammessi nel Registro Nazionale accedono ad una larga serie di benefici e agevolazioni e vengono sottoposti ad uno specifico trattamento fiscale.

Accesso al cinque per mille

Prima delle riforma l’accesso a questa importantissima fonte di finanziamento era riservato solo ad una ristretta categoria di soggetti (Onlus, Assoc. di volontariato, etc.). Con la riforma invece ogni Ente del Terzo Settore, a prescindere dalla specifica sezione del Registro in cui sarà iscritto, potrà essere scelto dai contribuenti per ricevere il cinque per mille delle imposte destinandolo a finalità di interesse sociale.

Agevolazioni per donazioni

Ora anche questa forma di agevolazione, che prima era riservata solo a specifici soggetti, viene estesa a tutti gli enti del Terzo settore, con unica esclusione di quelli commerciali e delle imprese sociali costituitesi in forma societaria.
Con la riforma le erogazioni liberali utilizzate per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, godono infatti di speciali regimi di deducibilità/detraibilità delle imposte. I donatori possono optare per:
– la detrazione dalle imposte (nella misura del 30% dell’importo della donazione, aumentato al 35% se il soggetto beneficiario è una organizzazione di volontariato, e col limite di 30.000 euro annui). Questa prima ipotesi vale solo per i contribuenti “persone fisiche;
– la deduzione della somma donata dall’imponibile fiscale fino al tetto massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato, qualunque sia il suo importo. Questa seconda ipotesi vale sia per le “persone fisiche” che per enti e società.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

La riforma rinnova e arricchisce le modalità di collaborazione con gli enti pubblici valorizzando e normando in modo organico le tante esperienze già presenti in Italia in linea col principio di sussidiarietà sancito dall’art. 118 della Costituzione. Tra le varie possibilità di collaborazione vengono introdotte: co-programmazione, co-progettazione, stipula di convenzioni con rimborso di spese sostenute dall’ente per lo svolgimento di specifiche attività, trasporto sanitario e utilizzo di beni e immobili pubblici gestiti dagli ETS per finalità sociali.
è poi ragionevole pensare che l’iscrizione al RUNTS, garantendo affidabilità e trasparenza delle informazioni, finisca di fatto col costituire un fattore preferenziale, quando non addirittura un requisito necessario, per accedere a finanziamenti, partecipare a bandi, essere inseriti in specifici albi o ricevere contributi o trattamenti agevolati a qualsivoglia titolo da parte di enti pubblici.

Riconoscimento semplificato

Associazioni e fondazioni del Terzo Settore hanno la possibilità di vedersi riconosciuta la personalità giuridica (diventare quindi, nel caso delle associazioni, associazioni riconosciute) e di ottenere l’autonomia patrimoniale perfetta, con connessa limitazione della responsabilità patrimoniale a carico del presidente e degli amministratori, non più su base concessoria ma su base normativa quindi sottoponendosi a soli controlli di legittimità.
La costituzione o la modifica dello statuto in questo caso deve essere redatta per atto pubblico da un notaio che, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge ed in particolare la presenza del patrimonio minimo (15.000 euro per le associazioni e 30.000 per le fondazioni), lo deposita per l’iscrizione presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore.

Raccolte fondi

Rimangono detassate anche le raccolte fondi effettuate mediante offerte al pubblico di beni di modico valore o di servizi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Con la riforma tuttavia esse potranno essere organizzate in numero maggiore di due all’anno pur se organizzate sempre e comunque in occasione di specifiche ricorrenze o campagne mirate. In assenza di tale requisito verrebbero infatti considerate raccolte non occasionali e quindi considerate entrate commerciali.

Trattamento fiscale

Le misure di carattere tributario previste dalla riforma attendono il nulla osta dell’UE per entrare in vigore.

In ogni caso una delle più importanti novità introdotte riguarda il trattamento riservato alle entrate da corrispettivi incassati dai soci per servizi specifici: “Le attività di interesse generale si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi […]. Si considerano […] attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici” (CTS art. 79). Sono escluse da tale trattamento le Associazioni di promozione sociale che possono invece detassare i corrispettivi ricevuti da associati, familiari conviventi o degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività (CTS art. 85).

In merito alla tassazione delle entrate di carattere commerciale, la riforma prevede un regime forfettario nella tassazione del reddito d’impresa per ODV e APS con ricavi inferiori a 110.000 euro che, oltre al determinare l’imponibile fiscale con criteri forfettari (1% dei ricavi per le ODV, e 3% per le APS) permette di esercitare attività commerciali in regime di franchigia Iva.

In generale nel momento in cui le entrate commerciali di un ente del Terzo Settore, derivanti da attività di interesse generale o da attività diverse, debbano superare le entrate istituzionali, esso perderà il carattere di non commercialità pur rimanendo dentro al Registro (CTS art. 84).