Sono costituiti da enti iscritti nel Registro Unico del Terzo Settore che non possiedono gli speciali requisiti o non hanno interesse a comparire in specifiche sezioni dello stesso. Tali enti una volta iscritti nel RUNTS dovranno far seguire alla propria denominazione la sigla ETS.
Possono assumere la forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione e altro ente di carattere privato (ad es. comitato) diverso dalle società. Come tutti gli altri enti del Terzo settore perseguono senza fini di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale (art. 5 CTS), in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Accedono come gli altri Enti del Terzo Settore a tutte le misure agevolative previste dalla riforma come ad esempio detrazione/deduzione sulle donazioni ricevute, partecipazione al contributo cinque per mille, etc.