Enti filantropici e fondazioni

Sono specifici enti del Terzo settore che, sotto la forma di associazione riconosciuta o di fondazione, hanno come fine quello di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (CTS artt. 37, 38 e 39).
Le risorse economiche necessarie allo svolgimento della attività derivano principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniale e attività di raccolta fondi.

Al loro interno specifico approfondimento meritano le Fondazioni che sono enti dotati di personalità giuridica basata su un patrimonio finalizzato a un preciso scopo lecito e di utilità sociale. Sono costituite su iniziativa di uno o più fondatori – persone fisiche anche attraverso disposizione testamentaria o persone giuridiche – che destinano il patrimonio ad uno specifico scopo.

La Fondazione deve avere un patrimonio adeguato allo scopo perseguito. In quanto ente dotato di personalità giuridica ha una personalità e un patrimonio distinti da quella dei fondatori e degli amministratori pertanto i creditori non possono rifarsi su questi ultimi per le sue obbligazioni. A differenza dell’associazione non ha soci e salvo casi specifici l’organo di governo non viene eletto democraticamente ma designato secondo le modalità previste dallo Statuto ed ha una funzione meramente attuativa e di controllo del rispetto del vincolo di destinazione del patrimonio. In tal senso, a differenza delle associazioni, le per fondazioni non è possibile mutare le finalità di destinazione del patrimonio, salvo che non sia lo Statuto stesso a prevederlo.

Vi sono essenzialmente due tipi di fondazione:

  • la fondazione operativa che persegue il suo scopo direttamente, avvalendosi della propria stessa organizzazione;
  • la fondazione di erogazione che persegue il suo scopo indirettamente, finanziando altri soggetti che lo perseguono.

Esistono numerose tipologie di fondazioni tra cui quelle di famiglia o d’impresa, le fondazioni di comunità, quelle di origine bancaria o lirico-sinfoniche.
Sul piano giuridico una forma che nel tempo si è venuta sviluppando è la Fondazione di Partecipazione. Essa, in base a quanto prevede lo Statuto, può mutuare alcune caratteristiche tipiche dell’associazione riconosciuta, come ad esempio quella di dare la possibilità a nuovi membri di conferire patrimonio in momenti successivi alla costituzione, e di poterne rappresentarne la volontà in specifiche assemblee. In questi casi, pur in presenza delle caratteristiche funzionali tipiche dell’ente (destinazione del patrimonio allo scopo e immodificabilità dello stesso) si ha una tendenziale apertura della struttura organizzativa al reclutamento e alla partecipazione di coloro che effettuano apporti patrimoniali anche in tempi successivi alla costituzione..

Con la Riforma del Terzo Settore le Fondazioni che ne hanno i requisiti possono costituirsi e trovare posto nel RUNTS, oppure anche iscrivercisi successivamente, sia nella sezione degli Enti Filantropici, sia in quella degli altri Enti del Terzo Settore. Le fondazioni quindi possono ricoprire tre diversi status:

  1. Fondazione ETS iscritta nel RUNTS come Ente Filantropico
  2. Fondazione iscritta nel RUNTS tra gli altri ETS
  3. Fondazione disciplinata secondo le norme contenute principalmente nel Libro I del Titolo II Capo II del Codice Civile.

La Fondazione deve essere sempre costituita per atto pubblico o per disposizione testamentaria. Tuttavia mentre nei casi 1) e 2) il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica deriva direttamente dall’inserimento nel RUNTS (riconoscimento della personalità giuridica su base normativa, analogamente a quanto accade per le società commerciali) nel caso 3) l’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche Private va richiesta – quindi su base concessoria – alla competente Prefettura se l’operatività della Fondazione è nazionale e riguarda una delle materie di esclusiva competenza dello Stato, oppure in caso contrario alla Regione di competenza.