RUNTS e attività di interesse generale

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è istituito presso il Ministero del Lavoro e gestito su base territoriale con modalità informatiche in collaborazione con regioni e province.
E’ diviso in sette sezioni:
– sei che raggruppano specifiche tipologie di enti del terzo settore, distinguibili l’uno dall’altro per lo specifico nome o acronimo inserito in denominazione (Odv – Aps – Fondazioni – Società di mutuo soccorso – Imprese e cooperative sociali – Reti associative);
– una “residuale” dedicata agli “altri enti del terzo settore” (Altri Ets) che riportano nella propria denominazione semplicemente l’acronimo ETS.

A prescindere dalla specifica sezione nella quale si è iscritti, ogni ente del Terzo Settore deve necessariamente svolgere una o più attività di interesse generale ex art. 5 del Codice del Terzo Settore.

Attività di interesse generale

Il perseguimento in via esclusiva o principale di almeno una delle 26 attività interesse generale enumerate dalla lettera a) alla z) dell’art. 5 del CTS costituisce – ad esclusione delle imprese sociali per le quali dette attività vengono disciplinate a parte (vedi sotto) – il requisito essenziale e primario perché un organismo possa essere annoverato tra gli Enti del Terzo Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni. Trattasi delle attività relative alla predisposizione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni ed erogazione economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia (art.1 commi 1 e 2, L. n. 328/2000) con riferimento particolare alla disabilità (Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e Legge 22 giugno 2016 n. 112);

b) interventi e prestazioni sanitarie, cioè quelli finalizzati ad assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri DPCM 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni. Trattasi di:
– Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale. Sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale (di competenza ATS ed erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell’ambito di strutture residenziali e semi-residenziali).
– Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. Sono tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute (di competenza dei Comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso una serie di interventi elencati dalla norma).
– Prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria. Sono prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative (erogate dalle aziende sanitarie e a carico del fondo sanitario nazionale);

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
Le prime sono rivolte allo sviluppo delle competenze personali, sociali e professionali degli individui, al fine di favorire la loro crescita, la loro occupabilità e la loro cittadinanza attiva e si articolano in diversi percorsi, che possono essere seguiti sia nella scuola che in altri enti accreditati, e che prevedono la certificazione delle competenze acquisite.
Per le seconde, e più in generale sulla nozione di “interesse sociale”, si veda la Nota Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 4/8/22 e l’utile approfondimento del Cantiere del Terzo Settore.

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto al lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106. vale a dire: a) lavoratori molto svantaggiati privi da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” (presente nella legge); b) persone svantaggiate o con disabilità, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale e persone senza fissa dimora iscritte, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Casi specifici per imprese sociali e coop sociali

Le imprese sociali possono svolgere tutte le attività di interesse generale elencate, tranne:

  • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
  • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
  • cura di procedure di adozione internazionale;
  • protezione civile.

Le imprese sociali, inoltre, possono svolgere anche attività di microcredito. Nel caso dell’impresa sociale, si intende svolta in via principale l’attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa sociale.

Le cooperative sociali, invece, possono svolgere le attività indicate dalla legge di riferimento, in particolare:

  • la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
  • lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Attività diverse

Oltre alle attività di interesse generale possono essere svolte attività diverse a condizione che lo statuto lo consenta e che esse siano secondarie e strumentali (CTS, articolo 6) rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti con DM del Ministero del Lavoro. Indipendentemente dal loro oggetto tali attività diverse devono essere finalizzate alla “realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite”. Non è quindi il tipo di attività a fare la differenza ma solo la sua funzione, orientata a sostenere, (auto)finanziare, supportare, promuovere e agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali.
Lo statuto deve prevedere espressamente la possibilità di esercitarle; nel caso in cui esse non vengano elencate sarà lo statuto stesso a stabilire quale sia l’organo deputato (in genere l’assemblea) a individuarle o a modificarle in un momento successivo.