Finanziamenti FUS
Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione.
FONTE: Decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 – Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. (13G00135), art. 9 comma 2
Finanziamenti pubblici maggiori di 10.000 euro
Associazioni fondazioni e Onlus che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10.000 euro, da parte delle pubbliche amministrazioni o dei soggetti di cui all’art. 2-bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (società di controllo pubblico). L’obbligo nel momento in cui gli enti abbiano ricevuto contributi pubblici per una cifra pari o superiore a 10.000 euro. Il riferimento è l’esercizio finanziario precedente. Non tutte le risorse provenienti dalle pubbliche amministrazioni rientrano nel plafond dei 10.000 euro, ma solamente quelle relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.
Vi rientrano i contributi concessi dall’ente pubblico a titolo di contributo/liberalità oppure dietro presentazione di uno specifico progetto da parte dell’associazione. Le somme ricevute a titolo di 5 per mille, le quali
non sono da considerare nei contributi pubblici disciplinati dalla Legge 124 del 2017, non vanno quindi conteggiate nel “plafond” dei 10.000 euro.
Ai fini della pubblicazione occorre tenere conto dei contributi effettivamente erogati: ciò significa che
vanno conteggiate solo le somme che l’ente ha effettivamente incassato nel corso dell’esercizio finanziario precedente e non quelle che sono state solamente stanziate dall’ente pubblico. Il limite dei 10.000 euro
deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.
Le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile per il pubblico, individuando come necessarie le seguenti voci:
1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);
2. denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
3. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
4. data di incasso;
5. causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”).
Gli enti devono pubblicare, entro il 30 giugno i contributi ricevuti sul proprio sito internet oppure su analogo portale digitale. La circolare ministeriale n. 2 dell’11 gennaio 2019 ha ammesso, per le organizzazioni che non hanno il sito internet, la possibilità di utilizzare la pagina Facebook dell’ente. Qualora l’organizzazione non avesse nemmeno la pagina Facebook, l’obbligo può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul
sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce.
Le società (comprese le cooperative sociali e le imprese sociali costituite in forma societaria) sono invece tenute a pubblicare le stesse informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine è quello ordinario previsto per l’approvazione del bilancio.
I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota
integrativa assolvono all’obbligo pubblicando le informazioni, entro il 30 giugno 2023 sul proprio sito internet
secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Nonostante la normativa non stabilisca nulla riguardo a quanto debbano essere mantenuti sul sito i diversi rendiconti, si consiglia di lasciare pubblicati anche i rendiconti precedenti, posizionandoli all’interno di una sezione specifica ed inevidenza.
FONTE: Legge 124/2017 art. 1 comma 125-129 aggiornato da Decreto Crescita D.L. 34/2019
Contributo cinque per mille
Devono essere redatti e conservati da tutti coloro che ricevono fondi dal cinque per mille ma devono essere trasmessi e pubblicati entro determinate scadenze solo se i fondi ricevuto superano i 20.000 euro.