Dopo una lunghissima gestazione iniziata più di cinque anni fa, da oggi 24 novembre è finalmente attivo ed è possibile accedere al tanto sospirato Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che ha il compito di raccogliere all’interno di una unica piattaforma – pubblica chiara, trasparente – le decine di migliaia di enti non profit che in ogni parte d’Italia esercitano attività di utilità sociale nei campi della solidarietà, della cultura, della cura dell’ambiente, dei beni comuni e in molti altri ambiti d’azione di interesse generale. Questo l’indirizzo del neonato portale presso il sito del Ministero del Lavoro: https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/.
Nel contempo, consapevoli che non sta entrando in vigore nessuna nuova norma fiscale per la qual cosa stiamo ancora aspettando che il governo elabori e poi invii a Bruxelles una richiesta di nulla osta che con ogni probabilità arriverà solo il prossimo anno attivando la componente fiscale della riforma solo dal 1 gennaio 2023, la domanda che sorge spontanea per responsabili di associazioni o fondazioni, costituite o costituende, e per i loro consulenti è: CHE FARE? Al di là dei requisiti tecnici per poter accedere alla piattaforma per i quali rimandiamo all’ottimo articolo di Cantiere Terzo Settore, l’interrogativo va declinato in modo diverso e specifico per singola categoria di enti.
APS e ODV
Per le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le Organizzazioni Di Volontariato (ODV) che erano già iscritte negli albi regionali e che hanno regolarmente aggiornato e comunicato alle relative piattaforme di riferimento i nuovi Statuti adeguati alla riforma c’è solo da aspettare l’esito dei controlli del RUNTS. Se positivo migreranno automaticamente nel RUNTS. Se negativo dovranno rispondere alle eccezioni ricevute integrando tempestivamente i documenti mancanti o fornendo gli specifici dati mancanti per entrare velocemente e senza traumi nel nuovo registro nazionale.
ONLUS
Per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) la situazione è più articolata. Sono associazioni o fondazioni che continueranno a beneficiare delle agevolazioni fiscali loro riconosciute ragionevolmente fino alla fine del 2022, momento nel quale con ogni probabilità entrerà in vigore anche il portato fiscale della riforma oltre che quello civilistico. Resta il dubbio sulla possibilità di entrare anche nel 2022 negli elenchi del 5/1000 pur non essendo iscritte nel nuovo registro, cosa al momento dubbia ma sulla quale ci si aspetta presto un pronunciamento favorevole da parte dell’Agenzia delle Entrate.
ALTRI ORGANISMI GIA’ ESISTENTI O IN VIA DI COSTITUZIONE
Per tutti gli altri enti associativi o fondazioni, costituiti o costituendi e non appartenenti alle categorie sopra descritte, stante la presumibile invarianza delle norme fiscali almeno fino al 31.12.22 sembrerebbe inutile affrettarsi nell’iscrizione, se non fosse che…
Rapporti con la Pubblica Amministrazione
Già da adesso, ed in misura sempre maggiore nel futuro, l’iscrizione al registro sarà canale preferenziale se non esclusivo per interagire con la PA. Stipulare convenzioni, partecipare a bandi, concorrere ad attività di co-progettazione etc. saranno tutte possibilità che senza l’iscrizione al RUNTS rischieranno di perdersi già nel corso del 2022. Se gli enti intendono interagire con ministeri, regioni, comuni, istituti scolastici etc. è pertanto necessario procedere all’iscrizione con la massima sollecitudine.
Accesso al 5 per mille nel 2022
E’ forse questo il tema più caldo e importante cui prestare attenzione in questa fase. Per poter essere inseriti negli elenchi del 5 per mille validi per le dichiarazioni dei redditi presentate già nel 2022 è essenziale infatti possedere l’iscrizione nel registro alla data strategica del 10 aprile 2022. Questo indipendentemente dal fatto che l’ente richieda di essere accreditato al contributo già in occasione della domanda di iscrizione oppure in un momento successivo. In entrambi i casi la data del 10 aprile è il termine entro il quale il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali redige l’elenco degli enti che risultano iscritti nel registro e/o che abbiano dichiarato entro la stessa data di voler partecipare al riparto del 5‰. Entro il 30 aprile il ministero pubblicherà poi l’elenco degli enti iscritti con la possibilità da parte dei loro legali rappresentanti di chiedere la rettifica di eventuali errori, per poi pubblicare, entro il 10 maggio, l’elenco definitivo con denominazione, sede e codice fiscale degli enti ammessi.
Per arrivare in tempo all’appuntamento è necessario quindi valutare con esattezza le procedure e i tempi di ammissione nel registro:
ENTI SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA O COMUNQUE PER I QUALI LA DOMANDA DI ISCRIZIONE NON VENGA PRESENTATA DA UN NOTAIO
Una volta inoltrata la richiesta, l’ufficio verifica la completezza e l’idoneità della documentazione e delle informazioni prodotte e la sussistenza delle condizioni previste ai fini dell’iscrizione. Possono a quel punto verificarsi due casi:
1) la domanda risulta corretta e completa e sussistono tutte le condizioni
previste dal Cts. In questo caso l’ufficio, entro 60 giorni, iscrive con apposito
provvedimento l’ente nella specifica sezione del Runts indicata nella domanda di
iscrizione.
2) la domanda risulta non corretta o incompleta oppure necessita di integrazioni o chiarimenti. In questo caso l’ufficio, entro il termine dei 60 giorni di cui dispone,
invita l’ente a completare, integrare o rettificare la domanda, assegnandogli un
termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla richiesta. Entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta l’ufficio procede a quel punto o all’iscrizione oppure alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, dando luogo a tutti i susseguenti atti sino alla conclusione del procedimento.
Sperando quindi che la documentazione presentata sia idonea al primo tentativo la deadline per inoltrare domanda di iscrizione ed essere sicuri di essere nel registro prima del 10 aprile è l’8 febbraio 2022.
ENTI CON PERSONALITA’ GIURIDICA O COMUNQUE CHE OPTINO PER LA MODIFICA DELLO STATUTO O PER LA COSTITUZIONE DELL’ENTE PRESSO UN NOTAIO
In questi casi i tempi sono gli stessi ma più certi. Il notaio infatti, entro 20 giorni dal ricevimento dell’atto, procede al deposito della documentazione presso l’ufficio competente del Runts e richiede l’iscrizione dell’ente. L’ufficio a quel punto se non riscontra irregolarità formali (ad esempio mancanza di parte della documentazione) entro 60 giorni dispone senz’altro l’iscrizione dell’ente nella sezione del Runts indicata nell’istanza. Anche qui il “termine di sicurezza” è l’8 febbraio.
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Da quanto detto discende che, soprattutto per chi non ha intenzione di chiedere l’assistenza di un notaio, è consigliabile procedere quanto prima – e comunque non dopo l’8 febbraio 2022 – alla richiesta di iscrizione nel nuovo registro in modo da assicurarsi la presenza negli elenchi del 5 per mille già per le dichiarazioni 2022, oltre che farsi trovare pronto per raccogliere subito le opportunità di interazione offerte da enti locali e pubblica amministrazione.