Prima della riforma del Terzo settore gli organi di controllo o di revisione negli enti non profit erano di natura volontaria e nascevano dunque per esclusiva previsione statutaria. Di conseguenza i compiti dei sindaci erano essenzialmente quelli descritti negli statuti, dunque con rilevanza principalmente “interna”, rivolta cioè all’ente che conferiva l’incarico. Il Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017) invece prevedendone in specifiche situazioni l’obbligatorietà, ne ha per la prima volta definito dettagliatamente compiti e funzioni.
Per tale motivo gli enti che, rientrando nei parametri previsti dalla legge, non avessero ancora nominato il proprio organo di controllo come da art. 30 del CTS dovranno provvedervi entro la prossima primavera, o comunque in ogni caso prima di fare domanda di iscrizione al nuovo registro del Terzo settore. La nomina di tale organo peraltro non va considerata solo come un mero obbligo di legge ma anche come opportunità di avvalersi della collaborazione di professionisti esperti in una fase nella quale è necessario familiarizzare con i nuovi adempimenti previsti dalla riforma.
Molti sono gli enti interessati dalla novità considerato il fatto che, come vedremo nel prosieguo dell’articolo, i limiti dimensionali previsti dalla norma sono relativamente bassi (un flusso di entrate annuali di 220.000 euro è il limite minimo che caratterizza enti tutto sommato medio-piccoli anche se la pandemia in alcuni casi ne potrebbe aver reso più difficile il conseguimento nel 2020). D’altra parte è probabile che gran parte dei futuri ETS non abbiano ancora esattamente focalizzato la necessità di modificare entro breve il proprio assetto in tale prospettiva.

Per quali enti è obbligatorio?

L’organo di controllo è sempre previsto per fondazioni, imprese sociali in qualsiasi forma costituite ed enti che abbiano costituito patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 10 CTS).
Esso inoltre diviene in ogni caso obbligatorio per le associazioni, con o senza personalità giuridica, quando vengano superati per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti (aggiornati nel 2024):
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 7 unità.

Al raggiungimento poi delle più alte soglie dimensionali previste dall’art. 31 (superamento di almeno due tra i seguenti limiti per almeno due esercizi consecutivi: a) attivo patrimoniale 1.500.000 euro, b) entrate 3.000.000 euro, c) 20 dipendenti) e comunque sempre in caso di costituzione di patrimoni destinati, gli enti devono nominare anche un revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro o una società di revisione. Tale funzione può essere esercitata anche dall’organo di controllo che in questa specifica situazione deve essere interamente costituito da membri iscritti nel registro dei revisori legali.

Da quando entra in vigore l’obbligo?

Il Ministero del lavoro con la recente nota n. 11560 del 2 novembre 2020 ha ricordato che le disposizioni sull’organo di controllo erano applicabili già a far data dall’entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 in quanto non presentavano un nesso di diretta riconducibilità all’istituzione e all’operatività del RUNTS né all’adozione di successivi provvedimenti attuativi della riforma. In tale ottica secondo il Ministero la verifica dei presupposti dimensionali fissati dal CTS andava fatta a partire già dai dati di bilancio relativi agli anni 2018 e 2019 col risultato che, in caso di loro superamento, la nomina dell’organo di controllo andava fatta al più tardi con l’assemblea di approvazione del bilancio 2019 che in base al decreto cura Italia poteva tenersi fino al 31 ottobre 2020.
Tuttavia il fatto che la nota del Ministero sia intervenuta, seppur di poco ma comunque dopo lo spirare del termine per la eventuale nomina dell’organo ne ha messo in rilievo soprattutto gli aspetti pratico-operativo rispetto alle tempistica di adeguamento degli statuti per l’iscrizione al RUNTS. Sappiamo infatti che le assemblee per la modifica degli statuti possono effettuarsi proprio in questi primi mesi del 2021 visto che il termine del 31 ottobre 2020 fissato dall’art. 35 co. 1 D.L. 18/2020 non aveva natura perentoria ma solo agevolativa riguardo ai quorum necessari per le deliberazioni.
Si può quindi ragionevolmente affermare che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo decorra proprio dal momento in cui viene effettuata la modifica dello statuto per chiedere l’iscrizione del Registro. In questi casi sarà opportuno mettere all’ordine del giorno della relativa assemblea anche la nomina dell’organo di controllo. D’altro canto gli enti che avevano già modificato lo statuto senza però nominare il nuovo organo dovranno farlo ora per assicurare esito favorevole alla domanda di iscrizione al RUNTS.
In definitiva tutti gli enti del Terzo settore tenuti ex art. 30 del CTS per dimensioni o caratteristiche a dotarsi dell’organo di controllo, dovranno nominarlo a breve pena la mancata iscrizione nel Registro.

Chi può essere nominato?

I componenti dell’organo di controllo in base all’art. 30 del CTS devono essere scelti con gli stessi requisiti e gli stessi criteri di ineleggibilità previsti per le società di capitali dagli artt. 2397 e 2399 del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, col risultato che almeno un soggetto, sia nel caso di organo collegiale che ovviamente nel caso di organo monocratico, deve essere revisore legale iscritto nell’apposito registro oppure iscritto negli albi professionali individuati dal D.M. 320/2004 (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro), oppure professore universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

I componenti dell’organo di controllo sono i soli soggetti nella governance degli ETS per i quali è richiesta una specifica specializzazione e che conseguentemente hanno responsabilità di tipo professionale per comportamenti commissivi e/o omissivi. Chi si candida ad assumere il ruolo di controllore di un ETS dovrà pertanto essere adeguatamente “strutturato” per adempiere a tutte le funzioni e assumere le responsabilità collegate all’incarico e ricevere remunerazione proporzionata all’impegno assunto.

Compiti e funzioni

A dicembre 2020 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato il documento “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli Enti del Terzo settore”. Coordinando tali indicazioni con le norme del Codice del Terzo Settore e più specificatamente con i compiti dell’organo contenuti col comma 6 dell’articolo 30 che ricalcano le previsioni tipiche del collegio sindacale per le società di capitali, le funzioni dell’organo di controllo possono essere riassunte come segue:
− vigilanza sull’osservanza della legge e dello Statuto;
partecipazione alle riunioni degli organi sociali ed espressione di un parere sui relativi atti;
− controllo del rispetto dei principi di corretta amministrazione;
− vigilanza sull’assetto amministrativo, organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
− vigilanza su bilancio di esercizio;
− monitoraggio sul perseguimento delle attività statutarie;
− attestazione di conformità alle Linee guida del bilancio sociale;
relazione annuale all’assemblea degli associati o all’organo di indirizzo.

La vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione si riferiscono anche alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001 qualora applicabili, nonché all’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e al suo concreto funzionamento.
In particolare per gli enti del Terzo settore l’organo esercita compiti di monitoraggio in merito all’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni relative al perseguimento delle attività di interesse generale (articolo 5 CTS), alle attività diverse (articolo 6 CTS), alla raccolta fondi (articolo 7 CTS) e alla assenza di scopo di lucro (articolo 8 CTS); attesta infine che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida previste dal Codice (articolo 14 CTS).

FONTI E DOCUMENTAZIONE

CNDCEC, dicembre 2020: La fase di nomina dei reevisori e dei componenti degli organi di controllo negli ETS nel periodo transitorio alla luce della nota n. 11560 02/11/2020 MLPS

CNDCEC, dicembre 2020: Norme di comportamento dell’organo di controllo degli Enti del Terzo settore.